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Regolamenti completi

 
 Codice: IT0003005169   BANCA NAZ. LAVORO 00/04 INDIC. «NIKKEI CLIQUET»   


                              ARTICOLO 1.
 IMPORTO, TAGLI E TITOLI.
 Il prestito obbligazionario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. «Nikkei
 Barrier Cliquet 42 mesi», di valore nominale EURO 17.183.000 è
 costituito da n. 17.183 obbligazioni del valore nominale di EURO 1.000
 cadauna.
 I titoli sono accentrati presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di
 dematerializzazione.
                              ARTICOLO 2.
 PREZZO E DATA DI EMISSIONE.
 I titoli sono emessi alla pari (100/100) al prezzo di EURO 1.000 per
 ogni obbligazione di pari valore nominale, il 16 agosto 2000 con
 prezzo fiscale 100/100.
                              ARTICOLO 3.
 DURATA.
 La durata del prestito è di 42 mesi dal 16 agosto 2000 al 16 febbraio
 2004.
                              ARTICOLO 4.
 GODIMENTO.
 Il prestito ha godimento dal 16 agosto 2000.
                              ARTICOLO 5.
 RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI.
 Le obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione il 16
 febbraio 2004, alla pari. Il titolo rimborsa a scadenza il valore
 nominale aumentato a titolo di interessi della somma delle performance
 positive dell'indice Nikkei 225 per ciascun Periodo Semestrale di
 Riferimento, come di seguito definito.
 Qualora l'indice Nikkei 225, in qualsiasi momento di ciascun Periodo
 di Osservazione, come di seguito definito, raggiunga un apprezzamento
 pari o superiore al 21% (barriera) rispetto al valore iniziale del
 relativo Periodo Semestrale di Riferimento, la performance per tale
 periodo di riferimento sarà pari a 0.
 Il valore di rimborso sarà calcolato secondo la seguente formula:
                   VR = VN + VN * Sommatoria di 7 Cn
 dove:
 VR = valore di rimborso;
 VN = valore nominale;
 Cn = a) Max ((0; 100% * (Nikkei"n" - Nikkei"n-1" / Nikkei"n-1"))), se
 in ogni momento del periodo di osservazione di riferimento
 l'apprezzamento del Nikkei 225 rispetto al valore iniziale del
 relativo Periodo Semestrale di Riferimento è inferiore al 21%
 (barriera);
      b) 0% se in qualsiasi momento del periodo di osservazione di
 riferimento l'apprezzamento del Nikkei 225 rispetto al valore iniziale
 del relativo Periodo Semestrale di Riferimento ha toccato il 21%
 (barriera);
      dove:
      Nikkei"n" = valore finale del Nikkei 225, pari al valore di
 chiusura Nikkei 225 rilevato l'ultimo giorno di ciascun Periodo
 Semestrale di Riferimento;
      Nikkei"n-1" = valore iniziale del Nikkei 225, pari al valore di
 chiusura del Nikkei 225 rilevato il primo giorno di ciascun Periodo
 Semestrale di Riferimento. Tale valore è pari al valore finale del
 Nikkei 225 del Periodo Semestrale di Riferimento precedente, tranne
 per il primo Periodo Semestrale di Riferimento, il cui valore iniziale
 è pari al valore di chiusura del Nikkei 225 alla data di emissione;
      Nikkei 225 = «Nikkei 225 Stock Average», indice ponderato di 225
 azioni selezionate quotate presso il Tokyo Stock Exchange, calcolato e
 pubblicato da Nihon Keizai Shimbun, Inc..
 Periodi Semestrali di Riferimento = dal 16/8/2000 al 16/2/2001; dal
 16/2/2001 al 16/8/2001; dal 16/8/2001 al 16/2/2002; dal 16/2/2002 al
 16/8/2002; dal 16/8/2002 al 16/2/2003; dal 16/2/2003 al 16/8/2003 e
 dal 16/8/2003 al 9/2/2004.
 Periodi di Osservazione = ciascun periodo compreso tra il primo giorno
 lavorativo successivo alla data di rilevazione del valore iniziale del
 Nikkei 225 e il giorno di rilevazione del valore finale del Nikkei
 225, entrambi inclusi, per ciascun periodo semestrale di riferimento.
 Nel caso in cui il primo o l'ultimo giorno del periodo semestrale di
 riferimento non sia lavorativo, si prende in considerazione il valore
 dell'Indice di Riferimento rilevato il primo giorno lavorativo
 successivo. Per giorno lavorativo si intende un giorno lavorativo
 sulle piazze di Londra e Tokyo.
 Indice di Riferimento = Nikkei 225.
 Borse di Riferimento = Tokyo Stock Exchange, Osaka Securities
 Exchange.
 I valori di chiusura dell'indice sono attualmente pubblicati sul
 circuito Reuters alla pagina ".N225" con la dicitura "CLS" e sui
 quotidiani economici «Il Sole 24 Ore» e «Financial Times».
 Gli interessi corrisposti dai titoli sono denominati in EURO e non
 risentono delle oscillazioni del cambio.
                              ARTICOLO 6.
 EVENTI INERENTI LE BORSE DI RIFERIMENTO.
 Qualora, alla data di rilevazione del valore iniziale o finale
 dell'Indice di Riferimento ("Valore di Riferimento"), a giudizio della
 Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., si verifichi un evento di turbativa
 delle Borse di riferimento, inclusa la sospensione o una consistente
 limitazione degli scambi di titoli ricompresi nel calcolo dell'Indice
 di Riferimento, gli interessi saranno calcolati sulla base del valore
 dell'Indice di Riferimento relativo al primo giorno immediatamente
 successivo al cessare dell'evento di turbativa. Qualora si dovesse
 verificare un evento di turbativa delle Borse di Riferimento in
 ciascuno dei cinque giorni lavorativi successivi alla data di
 determinazione del Valore di Riferimento, in tal caso I) tale quinto
 giorno verrà considerato il giorno di riferimento per la rilevazione
 del Valore di Riferimento nonostante il sussistere dell'evento di
 turbativa e II) la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. determinerà il
 Valore di Riferimento in base alla formula o al metodo di calcolo in
 uso prima dell'inizio dell'evento di turbativa, utilizzando i prezzi
 di mercato (o, in caso di sospensione o di consistente limitazione
 degli scambi, una stima in buona fede dei prezzi di mercato) che si
 sarebbero determinati per ogni titolo incluso nell'Indice di
 Riferimento relativamente a tale quinto giorno in assenza del
 verificarsi dell'evento di turbativa.
                              ARTICOLO 7.
 EVENTI INERENTI ALL'INDICE DI RIFERIMENTO.
 Qualora, alla data di determinazione di un Valore di Riferimento:
 a) l'Indice di Riferimento non venga calcolato e comunicato dal
 relativo Agente (intendendo per «Agente» Nihon Keizai Shimbun, Inc.),
 ma sia calcolato e pubblicamente comunicato da un Ente che sostituisce
 l'Agente, indipendente dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e da
 questa ritenuto a tal fine fonte attendibile (il «Sostituto
 dell'Agente»), l'interesse finale sarà calcolato sulla base
 dell'Indice di Riferimento così calcolato e pubblicamente comunicato;
 b) l'Indice di Riferimento venga sostituito da un indice che utilizzi,
 a giudizio della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. medesimi, o
 sostanzialmente simili, formula e metodo di calcolo, l'interesse
 finale sarà calcolato sulla base di tale successivo indice;
 c) "1" né l'Agente né il Sostituto dell'Agente calcolino e
 pubblicamente comunichino il valore dell'Indice di Riferimento;
    "2" l'Agente o il Sostituto dell'Agente effettui una modifica
 sostanziale della formula o del metodo di calcolo dell'indice o in
 qualsiasi altro modo effettui cambiamenti sostanziali dell'indice
 (diversi dalle modifiche previste nella suddetta formula o metodo per
 calcolare l'indice nel caso di cambiamenti delle azioni o delle
 ponderazioni delle azioni costituenti l'indice o nel caso di altri
 eventi di routine), la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. stessa
 effettuerà il calcolo degli interessi determinando il valore
 dell'Indice di Riferimento in base alla formula e al metodo di calcolo
 in uso all'ultima data precedente al mancato calcolo e pubblicazione
 di cui al punto "1" o alla sostanziale modifica di cui al punto "2".
 Nel caso di pubblicazione di un Valore di Riferimento errato, si
 intende Valore di Riferimento il valore corretto pubblicato
 dall'Agente o dal Sostituto dell'Agente.
                              ARTICOLO 8.
 PAGAMENTI.
 Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento della cedola finale
 verranno effettuati per il tramite della Monte Titoli S.p.A..
 Qualora la data di pagamento del capitale e della cedola unica finale
 coincida con un giorno non lavorativo bancario, l'obbligazionista
 riceverà il relativo pagamento nel primo giorno lavorativo bancario
 successivo utile, senza peraltro avere diritto agli interessi per tale
 periodo aggiuntivo.
                              ARTICOLO 9.
 TERMINE DI PRESCRIZIONE.
 I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne
 gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di liquidazione della cedola
 e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui
 l'obbligazione sarà divenuta rimborsabile.
                              ARTICOLO 10.
 QUOTAZIONE.
 Una volta conseguiti i requisiti di legge ed espletate le formalità
 previste dalla normativa vigente, l'Emittente richiederà alla Borsa
 Italiana S.p.A. l'ammissione a quotazione delle obbligazioni sul
 mercato telematico delle obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT).
                              ARTICOLO 11.
 REGIME FISCALE.
 Sono a carico dell'obbligazionista le imposte e tasse che per legge
 colpiscano le obbligazioni e/o i relativi interessi ed altri proventi.
 Redditi di capitale: gli interessi ed altri proventi delle
 obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui
 redditi nella misura del 12,50%, ove dovuta, ai sensi del D.Lgs. n.
 239/96 e sue successive integrazioni e modificazioni.
 Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze diverse da quelle
 conseguite nell'esercizio delle imprese commerciali realizzate
 mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli, sono
 soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
 l'aliquota del 12,50% ai sensi del D.Lgs. 461/97 e successive
 integrazioni e modificazioni.
 Imposta sulle successioni e donazioni: le presenti obbligazioni sono
 assoggettate all'imposta sulle successioni e donazioni ai sensi del
 D.Lgs. n. 346/1990 e successive integrazioni e modificazioni.
                              ARTICOLO 12.
 VARIE.
 Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti sono validamente
 effettuate, salvo diversa disposizione di legge, mediante avviso da
 pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale o sulla Gazzetta
 Ufficiale.
 Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza e
 accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento.