Codice: IT0001225330 IMI 1998/2003 5ª COMMODITY LINKED BOND Il presente prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni, dalle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative previste per i prestiti obbligazionari. Tale strumento di raccolta non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi a favore della banca emittente. ARTICOLO 1. TITOLI E CERTIFICATI. Il prestito obbligazionario "IMI COMMODITY LINKED BOND 1998/2003 V" di Lire 200 miliardi è costituito da n. 40.000 obbligazioni del valore nominale di L. 5.000.000 cadauna (le "Obbligazioni"), rappresentate da titoli al portatore emessi nel taglio unico, non frazionabile, da una obbligazione. E' ammessa, a domanda e spese degli interessati, la conversione da titoli al portatore a titoli nominativi e viceversa, in conformità alle disposizioni di legge. ARTICOLO 2. PREZZO DI EMISSIONE. Le obbligazioni sono emesse alla pari, e cioè a Lire 5.000.000 cadauna. ARTICOLO 3. GODIMENTO E SCADENZA. La durata del prestito è di 5 anni, a partire dall'11 maggio 1998 (la "Data di Godimento"), fino all'11 maggio 2003 (la "Data di Scadenza"). ARTICOLO 4. RIMBORSO. Il rimborso delle obbligazioni sarà effettuato alla pari, in unica soluzione, alla Data di Scadenza. Successivamente a tale data i titoli cesseranno di essere fruttiferi. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito. ARTICOLO 5. INTERESSI. Alla Data di Scadenza, per ciascuna obbligazione da nominali Lire 5.000.000 verrà corrisposto, al lordo dell'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 9, un importo a titolo di interessi (gli "Interessi") determinato secondo la seguente formula: I= 5.000.000 * MAX (((17%; 120% *((30% (O1 - O0)/ O0) + 25% (P1 - P0)/ P0) + 15% (A1 - A0)/ A0) + 15% (R1 - R0)/ R0) + 15% (Z1 - Z0)/ Z0)))))) dove: O1 = media aritmetica dei prezzi di fixing delle ore 15.00 dell'oro, espresso in Dollari statunitensi per oncia troy, come quotato presso il London Bullion Market Association (l'"Oro"), rilevati l'11 di ogni mese a partire dall'11 giugno 1998 e sino all'11 maggio 2001 (36 rilevazioni, ciascuna di esse definita un "Valore di Riferimento Intermedio"); O0 = prezzo di fixing delle ore 15.00 dell'Oro rilevato l'11 maggio 1998, definito un "Valore di Riferimento Iniziale"; P1 = media aritmetica dei prezzi di settlement del primo contratto a termine mensile in scadenza del petrolio, West Texas Intermediate Light Sweet Crude (WTI), espresso in Dollari statunitensi per barile, come quotato presso il New York Mercantile Exchange (il "Petrolio"), rilevati l'11 di ogni mese a partire dall'11 giugno 1998 e sino all'11 maggio 2001 (36 rilevazioni, ciascuna di esse definita un "Valore di Riferimento Intermedio"); P0 = prezzo di settlement del primo contratto a termine mensile in scadenza del Petrolio rilevato l'11 maggio 1998, definito un "Valore di Riferimento Iniziale"; A1 = media aritmetica dei prezzi di settlement dell'alluminio, High Grade, espresso in Dollari statunitensi per tonnellata, come quotato presso il London Metal Exchange (l'"Alluminio"), rilevati l'11 di ogni mese a partire dall'11 giugno 1998 e sino all'11 maggio 2001 (36 rilevazioni, ciascuna di esse definita un "Valore di Riferimento Intermedio"); A0 = prezzo di settlement dell'Alluminio rilevato l'11 maggio 1998, definito un "Valore di Riferimento Iniziale"; R1 = media aritmetica dei prezzi di settlement del rame, Grade A, espresso in Dollari statunitensi per tonnellata, come quotato presso il London Metal Exchange (il "Rame"), rilevati l'11 di ogni mese a partire dall'11 giugno 1998 e sino all'11 maggio 2001 (36 rilevazioni, ciascuna di esse definita un "Valore di Riferimento Intermedio"); R0 = prezzo di settlement del Rame rilevato l'11 maggio 1998, definito un "Valore di Riferimento Iniziale"; Z1 = media aritmetica dei prezzi di settlement dello zinco, Special High Grade, espresso in Dollari statunitensi per tonnellata, come quotato presso il London Metal Exchange (lo "Zinco"), rilevati l'11 di ogni mese a partire dall'11 giugno 1998 e sino all'11 maggio 2001 (36 rilevazioni, ciascuna di esse definita un "Valore di Riferimento Intermedio"); Z0 = prezzo di settlement dello Zinco rilevato l'11 maggio 1998, definito un "Valore di Riferimento Iniziale"; Oro, Petrolio, Alluminio, Rame e Zinco sono tutte insieme definite "le Commodity" e ciascuna di esse definita "la Commodity". Qualora la data di rilevazione di un Valore di Riferimento Intermedio o di un Valore di Riferimento Iniziale (ciascuno di essi un "Valore di Riferimento") dovesse cadere in un giorno di chiusura di una delle Borse rilevanti per la determinazione del prezzo della Commodity (incluso il caso di un giorno non lavorativo), la rilevazione del prezzo corrispondente verrà effettuata il primo giorno di Borsa aperta immediatamente successivo. I prezzi di ciascuna Commodity, come sopra definiti, sono attualmente rilevabili sul circuito Reuters rispettivamente alle pagine "XAUFIX=" con la dicitura "Cls" con riferimento all'Oro; "CLc1" con la dicitura "PST" con riferimento al Petrolio; "/MAL0" con la dicitura "St" con riferimento all'Alluminio; "/MCU0" con la dicitura "St" con riferimento al Rame; "/MZN0" con la dicitura "St" con riferimento allo Zinco e pubblicati sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. A titolo di esempio, qualora alla data dell'ultima rilevazione la variazione percentuale media del paniere di Commodity derivante dalla applicazione della formula ((30% (O1 - O0)/ O0) + 25% (P1 - P0)/ P0) + 15% (A1 - A0)/ A0) + 15% (R1 - R0)/ R0) + 15% (Z1 - Z0)/ Z0))), come sopra definita, risulti superiore al 14,17%, il valore degli interessi sarà pari al 120% dell'incremento medio del paniere di Commodity, arrotondato allo 0,01% più vicino e corrisposto in unica soluzione alla Data di Scadenza al lordo di imposta. Qualora, invece, la suddetta variazione percentuale media sia inferiore al 14,17%, alla Data di Scadenza sarà corrisposta, al lordo di imposta, la cedola minima garantita del 17%. ARTICOLO 6. EVENTI INERENTI AI MERCATI DI RIFERIMENTO. Qualora, alla data di determinazione di un Valore di Riferimento, a giudizio di IMI, si verifichi un evento di turbativa in uno o più dei mercati di riferimento per la determinazione del prezzo della Commodity, inclusa la sospensione, una sostanziale limitazione degli scambi, la revoca o la cessazione della quotazione di una o più Commodity, gli Interessi verranno calcolati sulla base del prezzo della Commodity relativo al primo giorno immediatamente successivo al cessare dell'evento di turbativa. Qualora si dovesse verificare un evento di turbativa in uno o più dei mercati di riferimento per la determinazione del prezzo della Commodity in ciascuno dei tre giorni lavorativi successivi alla data di determinazione di un Valore di Riferimento, a partire da ed inclusa tale data, in tal caso i) tale terzo giorno verrà considerato il giorno di riferimento per la rilevazione del prezzo della Commodity nonostante il sussistere dell'evento di turbativa e ii) IMI accerterà il prezzo della Commodity sulla base dell'ultima quotazione disponibile e di ogni altra informazione che in buona fede esso consideri rilevante, ivi inclusa la formula o il metodo di calcolo del prezzo di ciascuna Commodity in uso prima dell'inizio dell'evento di turbativa. ARTICOLO 7. LIMITE DI RESPONSABILITA'. L'IMI non sarà responsabile per eventuali errori ed omissioni commessi da parte di fonti ufficiali dei mercati di riferimento nella comunicazione o pubblicazione dei valori di riferimento utilizzati ai fini della determinazione degli Interessi. ARTICOLO 8. LUOGO DI PAGAMENTO. Il rimborso delle obbligazioni sarà effettuato presso la Monte Titoli S.p.A. tramite i depositari abilitati, ovvero, per i titoli ritirati dalla Monte Titoli S.p.A., presso la Cassa dell'IMI ed i soggetti incaricati all'uopo autorizzati. ARTICOLO 9. REGIME FISCALE Gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, ove applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, così come modificato dal Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461. A partire dal 1° luglio 1998 ai redditi diversi, ivi incluse eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni di cui al citato Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461. ARTICOLO 10. PRESCRIZIONI I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile. ARTICOLO 11. VARIE. Tutte le comunicazioni dell'IMI agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Per ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.