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Regolamenti completi
Codice:
IT0001232740 MEDIOCREDITO CENTRALE 1998/2003 INDIC.
ENERGY BOND
ARTICOLO 1.
IMPORTO NOMINALE DELL'EMISSIONE, TAGLIO E FORMA DEI TITOLI.
Il prestito obbligazionario "Mediocredito Centrale S.p.A. 1998/2003
Energy Bond" è emesso dal Mediocredito Centrale S.p.A. (di
seguito
l'"Emittente") in un importo di nominali Lire 185 miliardi, suddivise
in n. 37.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di
Lire 5.000.000 ciascuna, in taglio non frazionabile.
Alla data di emissione l'Emittente procederà all'emissione
di un unico
certificato al portatore rappresentativo dell'intero prestito
obbligazionario ed al suo accentramento presso la Monte Titoli S.p.A..
E' ammessa la possibilità di richiedere la consegna dei certificati,
sempre al portatore, rappresentativi di una o più obbligazioni.
Sempre
a richiesta, e contro rimborso delle spese, è ammessa la possibilità
di conversione dei certificati da al portatore a nominativi e
viceversa.
ARTICOLO 2.
PREZZO E DATA DI EMISSIONE.
Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di
Lire 5.000.000 per ogni obbligazione, il 4 giugno 1998.
Le obbligazioni hanno godimento 4 giugno 1998.
ARTICOLO 3.
DURATA.
Il prestito obbligazionario ha durata di 5 anni.
ARTICOLO 4.
PREMIO DI RIMBORSO ALLA SCADENZA.
Alla data di rimborso l'Emittente corrisponderà un premio
di rimborso,
d'importo variabile secondo l'andamento delle azioni ordinarie di
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società, calcolato come segue:
- Ammontare, determinazione e calcolo del premio di rimborso a
scadenza.
L'ammontare del premio di rimborso a scadenza, al lordo di ogni tassa
od imposta di cui al successivo art. 10, verrà determinato
e calcolato
dall'Agente di Calcolo, con riferimento a ciascuna obbligazione,
secondo la seguente formula:
A = VN * 100% * ((((B2-B1)/B1) + ((E2-E1)/E1) + ((R2-R1)/R1) +
((D2-D1)/D1) + ((T2-T1)/T1) + ((N2-N1)/N1) +
((X2-X1)/X1) + ((M2/M1)/M1))) / 8
dove:
A = ammontare lordo del premio di rimborso a scadenza per ciascuna
obbligazione, espresso in Lire italiane;
VN = valore nominale dell'obbligazione, e cioè Lire 5.000.000;
B1, E1, R1, D1, T1, N1, X1, M1 = prezzi ufficiali di chiusura
rispettivamente delle azioni ordinarie British
Petroleum Co., Elf
Aquitaine, Repsol S.A., Royal Dutch Petroleum
Co., Texaco Inc.,
ENI S.p.A., Exxon Corp. e Mobil Corp. rilevati
sulla rispettiva
Borsa il giorno 4 giugno 1998;
B2, E2, R2, D2, T2, N2, X2, M2 = media aritmetica semplice dei prezzi
ufficiali di chiusura rilevati il primo Giorno
di Borsa Aperta di
ciascun mese solare a partire da luglio 1998 (incluso)
e fino a
giugno 2002 (incluso), rispettivamente delle azioni
ordinarie
British Petroleum Co., Elf Aquitaine, Repsol S.A.,
Royal Dutch
Petroleum Co., Texaco Inc., ENI S.p.A., Exxon
Corp. e Mobil Corp.
sulle rispettive Borse di quotazione (totale di
48 rilevazioni per
ciascuna azione).
In nessun caso l'ammontare del premio di rimborso a scadenza sarà
influenzato dalle variazioni nei rapporti di cambio contro la Lira
Italiana delle valute di denominazione delle azioni estere suindicate.
Qualora una delle date di rilevazione del prezzo ufficiale di chiusura
di una o più delle azioni suindicate venisse a cadere non
in un Giorno
di Borsa Aperta, ai fini della determinazione della media aritmetica
per tutte le azioni verrà utilizzato il prezzo ufficiale di
chiusura
di tali azioni quale rilevato sulla relativa Borsa il Giorno di Borsa
aperta immediatamente successivo alla data originaria di rilevazione,
fermo restando in ogni caso tutto quanto specificato al successivo
art. 6.
Qualora un prezzo rilevato dall'Agente di Calcolo in conformità
a
quanto sopra venga ad essere successivamente oggetto di correzione
e
rettifica delle relative autorità di Borsa, l'Agente di Calcolo
farà
riferimento ai fini della determinazione del premio di rimborso a
scadenza alla rilevazione quale corretta purchè la correzione
sia
pubblicata dalle autorità di Borsa entro trenta giorni dalla
data di
rilevazione originaria.
Nel presente regolamento:
- il termine "Borsa" sta ad indicare ciascuno dei seguenti mercati
riferito a ciascuna azione: New York Stock Exchange per Texaco Inc.,
Exxon Corp. e Mobil Corp.; London Stock Exchange per British Petroleum
Co.; Societè des Bourses Francaises - Bourse de Paris per
Elf
Aquitaine; Mercado Continuo Español per Repsol S.A.; Amsterdam
Stock
Exchange per Royal Dutch Petroleum Co.; Borsa Italiana per ENI S.p.A.;
- il termine "Giorno di Borsa Aperta" sta ad indicare il giorno nel
quale tutte le Borse siano aperte per regolari negoziazioni (non
intendendo comunque come tali i giorni in cui in una o più
Borse sia
previsto che le negoziazioni termino in un orario antecedente a quello
regolare di chiusura settimanale);
- il termine "prezzo ufficiale di chiusura" sta ad indicare, se
riferito alle azioni ENI S.p.A., il prezzo di riferimento delle azioni
ENI S.p.A. rilevato sulla Borsa Italiana.
- Ammontare minimo garantito del premio di rimborso
In ogni caso, l'ammontare del premio di rimborso a scadenza per
ciascuna obbligazione, al lordo di ogni tassa od imposta di cui al
successivo art. 10, non potrà essere inferiore al 10% del
valore
nominale dell'obbligazione, e cioè lorde Lire 500.000 per
ogni
obbligazione di nominali Lire 5 milioni.
- Pubblicazione del premio di rimborso a scadenza
L'ammontare del premio di rimborso a scadenza ed i relativi elementi
di calcolo saranno resi noti dall'Emittente non oltre il quinto giorno
di mercato aperto della Borsa Italiana antecedente il rimborso delle
obbligazioni, mediante pubblicazione a cura e a spese dell'Emittente
su un quotidiano economico a diffusione nazionale.
- Rendimento effettivo lordo annuo delle obbligazioni
Il rendimento effettivo lordo annuo delle obbligazioni di cui al
presente regolamento è variabile in relazione all'andamento
del valore
delle azioni di cui sopra sulla cui variazione è calcolato
il premio
di rimborso a scadenza. Tuttavia, tenuto conto dell'ammontare minimo
garantito del premio di rimborso a scadenza, il rendimento effettivo
lordo minimo delle obbligazioni è pari al 2% p.a. semplice
ovvero
all'1,92449% p.a. composto.
Esempi di calcolo del premio di rimborso
Seguono alcuni esempi di determinazione del premio di rimborso, in
relazione ad alcune ipotesi sui valori rilevati:
Ipotesi A:
B1=943 E1=853 R1=8.400 D1=113,80
T1=58 N1=12.300 X1=72 M1=81
B2=1.500 E2=800 R2=10.000 D2=200
T2=60 N2=15.000 X2=80 M2=123
Premio di rimborso = Lire 1.475.065 lorde per ogni obbligazione da
Lire 5.000.000 nominali,
pari al 29,5013% del valore nominale.
Ipotesi B:
B1=943 E1=853 R1=8.400 D1=113,80
T1=58 N1=12.300 X1=72 M1=81
B2=800 E2=500 R2=8.000 D2=200
T2=40 N2=15.000 X2=80 M2=123
Premio di rimborso = Lire 500.000 lorde per ogni obbligazione da
Lire 5.000.000 nominali,
pari al 10% del valore nominale, dato
che la formula darebbe
come risultato Lire 426.981, inferiore
al 10% del valore nominale.
Ipotesi C:
B1=943 E1=853 R1=8.400 D1=113,80
T1=58 N1=12.300 X1=72 M1=81
B2=800 E2=500 R2=8.000 D2=100
T2=40 N2=10.000 X2=50 M2=50
Premio di rimborso = Lire 500.000 lorde per ogni obbligazione da
Lire 5.000.000 nominali,
pari al 10% del valore nominale, dato
che la formula darebbe
un risultato negativo, quindi inferiore
al 10% del valore nominale.
ARTICOLO 5.
RIMBORSO.
Il rimborso delle obbligazioni verrà effettuato in un'unica
soluzione
il 4 giugno 2003. Le obbligazioni saranno rimborsate al valore
nominale (Lire 5 milioni per ogni obbligazione), senza alcuna
deduzione per spese. Sempre alla data di rimborso verrà corrisposto
il
premio di rimborso a scadenza, calcolato ai sensi del precedente
art. 4, sempre senza alcuna deduzione per spese.
Il rimborso sarà effettuato contro consegna dei certificati
ove
emessi.
Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato delle
obbligazioni da
parte dell'Emittente.
In nessun caso le obbligazioni potranno essere rimborsate ad un valore
inferiore al loro valore nominale.
ARTICOLO 6.
EVENTI DI TURBATIVA DEL MERCATO.
Qualora nel corso della vita del prestito obbligazionario si
verifichi, a ragionevole discrezione dell'Agente di Calcolo, in
relazione ad una o più delle azioni di cui al precedente art.
4, un
evento di turbativa della relativa Borsa in un Giorno di Borsa Aperta
utilizzato per la rilevazione dei prezzi ufficiali di chiusura in
conformità al precedente art. 4, l'Agente di Calcolo avrà
facoltà a
propria ragionevole discrezione, di utilizzare, ai fini della
determinazione del premio di rimborso a scadenza, (i) con riferimento
alle azioni non interessate da tale evento di turbativa, il prezzo
ufficiale di chiusura di tale azioni quale rilevato alla data
stabilita di rilevazione in conformità al precedente art.
4 e (ii) con
riferimento alla/e azione/i interessata/e da tale evento di turbativa,
il prezzo ufficiale di chiusura di tale/i azione/i quale rilevato
sulla relativa Borsa il primo giorno di mercato aperto sulla relativa
Borsa successivo alla data originale di rilevazione nel quale non
sussista un evento di turbativa della relativa Borsa. In nessun caso,
comunque, la data di rilevazione effettiva di un prezzo ufficiale
di
chiusura potrà essere successiva al quinto giorno di mercato
aperto
sulla relativa Borsa successivo alla data di rilevazione quale
originariamente prevista.
Conseguentemente, laddove, in relazione ad una o più delle
azioni
ordinarie di cui al precedente art. 4, un evento di turbativa persista
nella relativa Borsa anche il quinto giorno di mercato aperto sulla
relativa Borsa successivo alla data di rilevazione quale
originariamente prevista, l'Agente di Calcolo procederà comunque,
a
propria ragionevole discrezione ed in conformità alla prevalente
prassi di mercato, alla determinazione di un prezzo, da valere quale
prezzo ufficiale di chiusura ai fini del presente regolamento, della
o
delle azione/i interessata/e. L'eventuale verificarsi di un evento
di
turbativa della Borsa e lo spostamento, con riferimento ad una o
più
delle azioni ordinarie di cui al precedente art. 4, dalla data di
rilevazione rispetto a quanto originariamente previsto così
come
l'eventuale determinazione autonoma da parte dell'Agente di Calcolo
di
un prezzo ufficiale di chiusura per una o più delle azioni
ordinarie
di cui al precedente art. 4, verrà comunque tempestivamente
reso noto,
mediante pubblicazione a cura e a spese dell'Emittente su un
quotidiano economico a diffusione nazionale, nonché comunicato
alla
Borsa Italiana S.p.A..
ARTICOLO 7.
EVENTI STRAORDINARI INERENTI ALLE AZIONI E LE SOCIETA' EMITTENTI
LE
AZIONI.
Qualora nel corso della vita del prestito obbligazionario si
verifichino - relativamente ad una o più società emittenti
le azioni
di cui al precedente art. 4 - operazioni sul capitale, fusioni,
scissioni, procedure di nazionalizzazione o di messa in liquidazione,
nonché altre eventuali operazioni di carattere straordinario
o
comunque eventi di qualsiasi tipo che comportino fenomeni di
diluizione o di concentrazione delle azioni, ovvero modifiche nella
valuta di denominazione delle azioni, verranno applicate dall'Agente
di Calcolo le opportune rettifiche alla formula di calcolo di cui
al
precedente art. 4 ovvero ai prezzi ufficiali di chiusura, quali
rilevati per la determinazione del premio di rimborso a scadenza.
Le
rettifiche saranno informate a metodologie di generale accettazione
e
tendenti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi
dell'evento straordinario. L'eventuale verificarsi di uno qualsiasi
degli eventi suindicati e le eventuali rettifiche apportate per la
determinazione del premio di rimborso a scadenza saranno
tempestivamente resi noti mediante pubblicazione a cura e a spese
dell'Emittente su un quotidiano economico a diffusione nazionale,
nonché comunicati alla Borsa Italiana con un congruo anticipo
rispetto
alla data in cui le rettifiche diventano efficaci.
ARTICOLO 8.
SERVIZIO DEL PRESTITO.
Il pagamento del premio di rimborso a scadenza ed il rimborso delle
obbligazioni avranno luogo tramite la Monte Titoli S.p.A. per i titoli
dalla stessa amministrati ovvero, per i titoli ritirati dalla Monte
Titoli S.p.A., presso la o le Casse Incaricate che saranno all'uopo
tempestivamente indicate dall'Emittente.
ARTICOLO 9.
TERMINI DI PRESCRIZIONE.
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono quanto al capitale
decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute
rimborsabili e quanto al premio di rimborso, decorsi cinque anni
dalla
data in cui il premio di rimborso è divenuto pagabile.
ARTICOLO 10.
REGIME FISCALE.
Ai sensi del Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, al premio
di
rimborso è applicabile, nei casi e modi di legge, l'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. Saranno
a carico degli obbligazionisti nuove imposte o tasse che per legge
colpiscano le obbligazioni e/o i relativi interessi, premi o altri
frutti.
ARTICOLO 11.
QUOTAZIONE.
Una volta conseguiti i requisiti di legge ed espletate le formalità
previste dalla normativa vigente, l'Emittente richiederà alla
Borsa
Italiana S.p.A. l'ammissione a quotazione delle obbligazioni sul
Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato.
ARTICOLO 12.
VARIE.
Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti, tranne
quanto previsto ai precedenti artt. 4, 6 e 7, verranno effettuate,
ove
non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale nonché su almeno un quotidiano a
diffusione
nazionale.
Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai
sensi del presente prestito obbligazionario maturasse in un giorno
non
lavorativo bancario sulla piazza di Milano, lo stesso verrà
eseguito
il primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza
che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo
agli
obbligazionisti.
Le obbligazioni non sono coperte dal Fondo Interbancario di Tutela
dei
Depositi.
L'Emittente opererà quale agente di calcolo (l'"Agente di
Calcolo") ai
fini della determinazione del premio di rimborso e delle attività
connesse, riservandosi di sostituire a sé altri, previa comunicazione
agli obbligazionisti ed alla Borsa Italiana in conformità
a quanto
sopra.
Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito
obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà
competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, e tale foro rimane
l'unico competente senza che sia ammessa deroga alcuna.
Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di
tutte
le condizioni fissate nel presente regolamento.