Brambilla & C. - Servizi Telematici
http://www.brambillatitoli.it
Regolamenti completi
Codice: IT0001237046   MEDIOCREDITO CENTRALE 98/03 «CEDOLA PREMIO»       


                               ARTICOLO 1.
 IMPORTO NOMINALE DELL'EMISSIONE, TAGLIO E FORMA DEI TITOLI.
 Il prestito obbligazionario "Mediocredito Centrale S.p.A. 1998/2003
 indicizzato all'indice Merrill Lynch High Yield Master Index (Cash
 Pay)" è emesso dal Mediocredito Centrale S.p.A. (di seguito
 l'"Emittente") in un importo di nominali Lire 175 miliardi, suddiviso
 in n. 35.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Lire
 5.000.000 ciascuna, in taglio non frazionabile.
 Alla data di emissione l'Emittente procederà all'emissione di un unico
 certificato al portatore rappresentativo dell'intero prestito
 obbligazionario ed al suo accentramento presso la Monte Titoli S.p.A..
 E' ammessa la possibilità di richiedere la consegna dei certificati,
 sempre al portatore, rappresentativi di una o più obbligazioni. Sempre
 a richiesta, e contro rimborso delle spese, è ammessa la possibilità
 di conversione dei certificati da al portatore a nominativi e
 viceversa.
                              ARTICOLO 2.
 PREZZO E DATA DI EMISSIONE.
 Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di
 Lire 5.000.000 per ogni obbligazione, il 15 giugno 1998.
 Le obbligazioni hanno godimento 16 giugno 1998.
                               ARTICOLO 3.
 DURATA.
 Il prestito obbligazionario ha durata di 5 anni.
                               ARTICOLO 4.
 PREMIO DI RIMBORSO A SCADENZA.
 Alla data di rimborso l'Emittente corrisponderà un premio di rimborso,
 d'importo variabile secondo l'andamento dell'indice denominato
 "Merrill Lynch High Yield Master Index (Cash Pay)"; tale premio verrà
 calcolato come segue:
 - Ammontare, determinazione e calcolo del premio di rimborso a
 scadenza
 L'ammontare del premio di rimborso a scadenza, al lordo di ogni tassa
 od imposta di cui al successivo art. 10, verrà determinato e calcolato
 dall'Agente di Calcolo (come definito nel successivo art. 11), con
 riferimento a ciascuna obbligazione, secondo la formula seguente:
   A = VN * Max * (( 0%; (( Indice2 - Indice1 * 1.25 ) / Indice1 )))
 dove:
 - "A" sta ad indicare l'ammontare lordo del premio di rimborso a
   scadenza per ciascuna obbligazione, espresso in Lire italiane;
 - "VN" sta ad indicare il valore nominale dell'obbligazione, e cioè
   Lire 5.000.000;
 - "Indice1" sta ad indicare il valore della voce "Total Return" del
   Merrill Lynch High Yield Master Index (Cash Pay) rilevato il giorno
   9 giugno 1998 alla pagina del circuito Bloomberg J0A0 <Index> <Go>
   (opzione 17); tale valore è pari a 503,321;
 - "Indice2" sta ad indicare il valore della voce "Total Return" del
   Merrill Lynch High Yield Master Index (Cash Pay) rilevato il giorno
   9 giugno 2003 alla pagina del circuito Bloomberg J0A0 <Index> <Go>
   (opzione 17) o su altra pagina dello stesso o di altro circuito che
   a tale data l'avesse sostituita.
 - Pubblicazione del premio di rimborso a scadenza
 L'ammontare del premio di rimborso a scadenza ed i relativi elementi
 di calcolo saranno resi noti dall'Emittente nonché comunicati alla
 Borsa Italiana S.p.A. non oltre il terzo giorno di mercato aperto
 della Borsa Italiana S.p.A. antecedente il rimborso delle
 obbligazioni, mediante pubblicazione a cura e a spese dell'Emittente
 su un quotidiano economico a diffusione nazionale.
 - Rendimento effettivo lordo annuo delle obbligazioni
 Il rendimento effettivo lordo annuo delle obbligazioni di cui al
 presente regolamento è variabile in relazione all'andamento del valore
 dell'Indice sulla cui variazione è calcolato il premio di rimborso a
 scadenza.
 - Esempi di calcolo del premio di rimborso
 Si riportano alcuni esempi di determinazione del premio di rimborso a
 scadenza, in relazione ad alcune ipotesi sui valori rilevati:
 - ipotesi A:
 "Indice1" = 503,321
 "Indice2" = 880,812 (incremento pari al 75%)
 Il premio di rimborso a scadenza sarà pari a Lire 2.500.000 lorde per
 ogni obbligazione da Lire 5.000.000 nominali, pari al 50% del valore
 nominale.
 - ipotesi B:
 "Indice1" = 503,321
 "Indice2" = 1006,642 (incremento pari al 100%)
 Il premio di rimborso a scadenza sarà pari a Lire 3.750.000 lorde per
 ogni obbligazione da Lire 5.000.000 nominali, pari al 75% del valore
 nominale.
 - ipotesi C:
 "Indice1" = 503,321
 "Indice2" = 402,657 (decremento pari al 20%)
 Il premio di rimborso a scadenza sarà pari a Lire zero per ogni
 obbligazione da Lire 5.000.000 nominali.
                               ARTICOLO 5.
 RIMBORSO.
 Il rimborso delle obbligazioni verrà effettuato in un'unica soluzione
 il 16 giugno 2003.
 Le obbligazioni saranno rimborsate al valore nominale (Lire 5 milioni
 per ogni obbligazione), senza alcuna deduzione per spese. Sempre alla
 data di rimborso verrà corrisposto il premio di rimborso a scadenza,
 calcolato ai sensi del precedente articolo, senza alcuna deduzione per
 spese. Il rimborso sarà effettuato contro consegna dei certificati,
 ove emessi. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato delle
 obbligazioni da parte dell'Emittente. In nessun caso le obbligazioni
 potranno essere rimborsate ad un valore inferiore al loro valore
 nominale.
                               ARTICOLO 6.
 MANCATA DISPONIBILITA' DELL'INDICE.
 Nel caso in cui, anteriormente alla data di rilevazione dell'Indice2,
 come sopra definito, il Merrill Lynch High Yield Master Index (Cash
 Pay) cessasse di essere pubblicato, l'Emittente selezionerà un indice
 sostitutivo avente caratteristiche analoghe dandone immediata
 comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. nonché agli obbligazionisti
 mediante avviso pubblicato su un quotidiano economico a diffusione
 nazionale. Qualora non fosse in alcun modo possibile, a ragionevole
 giudizio dell'Emittente, selezionare un indice sostitutivo,
 l'Emittente ne darà immediata comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A.
 nonché agli obbligazionisti mediante avviso pubblicato su un
 quotidiano economico a diffusione nazionale ed il premio di rimborso a
 scadenza verrà determinato per il periodo dalla data di ultima
 pubblicazione dell'Indice fino alla data di rimborso delle
 obbligazioni (esclusa) sulla base del tasso LIBOR Lira trimestrale
 capitalizzato trimestralmente applicato al valore nominale
 dell'obbligazione maggiorato del premio calcolato dal 9 giugno 1998
 alla data di ultima pubblicazione dell'Indice.
                               ARTICOLO 7.
 SERVIZIO DEL PRESTITO.
 Il pagamento del prezzo di rimborso a scadenza ed il rimborso delle
 obbligazioni avranno luogo tramite la Monte Titoli S.p.A. per i titoli
 dalla stessa amministrati ovvero, per i titoli ritirati dalla Monte
 Titoli S.p.A., presso la o le Casse Incaricate che saranno all'uopo
 tempestivamente indicate dall'Emittente.
                               ARTICOLO 8.
 TERMINI DI PRESCRIZIONE.
 I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, quanto al capitale
 decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute
 rimborsabili e quanto al premio di rimborso a scadenza decorsi cinque
 anni dalla data in cui il premio di rimborso a scadenza è divenuto
 rimborsabile.
                               ARTICOLO 9.
 REGIME FISCALE.
 Ai sensi del Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, al premio di
 rimborso è applicabile, nei casi e modi di legge, l'imposta
 sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.
 Saranno a carico degli obbligazionisti nuove imposte o tasse che per
 legge colpiscano le obbligazioni e/o i relativi interessi, premi od
 altri frutti.
                               ARTICOLO 10.
 QUOTAZIONI.
 Una volta conseguiti i requisiti di legge ed espletate le formalità
 previste dalla normativa vigente, l'Emittente richiederà alla Borsa
 Italiana S.p.A. l'ammissione a quotazione delle obbligazioni sul
 Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato.
                               ARTICOLO 11.
 VARIE.
 Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti, fatta
 eccezione per quanto previsto ai precedenti artt. 4 e 6, verranno
 effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso
 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nonché su almeno un quotidiano a
 diffusione nazionale.
 Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai
 sensi del presente prestito obbligazionario maturasse in un giorno non
 lavorativo bancario sulla piazza di Milano, lo stesso verrà eseguito
 il primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza
 che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli
 obbligazionisti.
 Le obbligazioni non sono coperte dal Fondo Interbancario di Tutela dei
 Depositi.
 L'Emittente opererà quale agente di calcolo (l'"Agente di Calcolo") ai
 fini della determinazione del premio di rimborso e delle attività
 connesse, riservandosi di sostituire a sé altri, previa comunicazione
 agli obbligazionisti ed alla Borsa Italiana in conformità a quanto
 sopra.
 Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito
 obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà
 competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, e tale Foro rimane
 l'unico competente senza che sia ammessa deroga alcuna.
 Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte
 le condizioni fissate nel presente regolamento.
                               ARTICOLO 12.
 AVVERTENZA.
 L'Indice Merrill Lynch High Yield Master Index (Cash Pay) è utilizzato
 da parte dell'Emittente ai fini del presente prestito su licenza della
 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated. In relazione a
 ciò, si precisa che Merrill Lynch e l'Indice Merrill Lynch High Yield
 Master Index (Cash Pay) sono marchi di Merrill Lynch & Co., Inc..
 L'uso dell'Indice Merrill Lynch High Yield Master Index (Cash Pay) è
 autorizzato con copyright 1998 a nome di Merrill Lynch, Pierce, Fenner
 & Smith Incorporated, tutti i diritti sono riservati. L'Indice Merrill
 Lynch High Yield Master Index (Cash Pay) non può essere copiato,
 utilizzato o distribuito senza il preventivo assenso di Merrill Lynch.
 Le obbligazioni di cui al presente regolamento non sono sponsorizzate,
 garantite, vendute o promosse da Merrill Lynch. Merrill Lynch non
 fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, ad
 alcun soggetto, fra cui eventuali controparti in contratti relativi
 alle obbligazioni di cui al presente regolamento nonché al pubblico in
 generale, in relazione alle obbligazioni di cui al presente
 regolamento in particolare ovvero circa l'efficacia dell'Indice
 Merrill Lynch High Yield Master Index (Cash Pay) nel tracciare gli
 andamenti del mercato. Il rapporto fra Merrill Lynch e l'Emittente o
 ogni altra persona o entità in relazione alle obbligazioni di cui al
 presente regolamento si esaurisce nella concessione all'Emittente di
 un diritto di licenza sull'Indice Merrill Lynch High Yield Master
 Index (Cash Pay) che viene determinato, composto e calcolato da
 Merrill Lynch senza riguardo all'Emittente o alle obbligazioni di cui
 al presente regolamento. Merrill Lynch si riserva la proprietà
 esclusiva dell'Indice Merrill Lynch High Yield Master Index (Cash Pay)
 e dei programmi e marchi utilizzati in relazione all'Indice Merrill
 Lynch High Yield Master Index (Cash Pay). Merrill Lynch non è
 obbligata a tenere conto delle esigenze dell'Emittente, degli
 acquirenti, investitori o partecipanti coinvolti nel prestito
 obbligazionario di cui al presente regolamento quando determina,
 compone o calcola l'Indice Merrill Lynch High Yield Master Index (Cash
 Pay), né sarà obbligata a ricalcolarlo o a metterlo a disposizione in
 futuro. Merrill Lynch può in ogni momento, a propria discrezione e
 senza preavviso, modificare o annullare l'Indice Merrill Lynch High
 Yield Master Index (Cash Pay). Merrill Lynch non è responsabile per,
 né tanto meno ha partecipato alla determinazione o calcolo
 dell'equazione mediante la quale viene calcolato il premio di rimborso
 a scadenza.
 IN NESSUN CASO MERRILL LYNCH O ALCUNO DEI SUOI SOCI, SOCIETA'
 COLLEGATE, DIPENDENTI, DIRETTORI, AMMINISTRATORI O MANDATARI,
 RISPONDERANNO DI QUALSIVOGLIA DANNO, DIRETTO O INDIRETTO, PUNITIVO
 (PUNITIVE DAMAGE), SPECIALE O CONSEQUENZIALE (CONSEQUENTIAL DAMAGE),
 COMPRESO OGNI LUCRO CESSANTE.