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Regolamenti completi
Codice: IT0001239315
IMI 1998/2003 7ª INDICI AZIONARI IN SUCCESSIONE
Il presente prestito obbligazionario è regolato dalle
seguenti norme e
condizioni, dalle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative previste per i prestiti obbligazionari.
Tale strumento di raccolta non è coperto dalla garanzia del
Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi a favore della banca emittente.
ARTICOLO 1.
TITOLI E CERTIFICATI.
Il prestito obbligazionario "IMI INDEX BOND 1998/2003 VII CON INDICI
AZIONARI IN SUCCESSIONE" di Lire 135 miliardi è costituito
da
n. 27.000 obbligazioni del valore nominale di L. 5.000.000 cadauna
(le
"Obbligazioni"), rappresentate da titoli al portatore emessi nel
taglio unico, non frazionabile, da una obbligazione.
E' ammessa, a domanda e spese degli interessati, la conversione da
titoli al portatore a titoli nominativi e viceversa, in conformità
alle disposizioni di legge.
ARTICOLO 2.
PREZZO DI EMISSIONE.
Le obbligazioni sono emesse alla pari, e cioè a Lire 5.000.000
cadauna.
ARTICOLO 3.
GODIMENTO E SCADENZA.
La durata del prestito è di 5 anni, a partire dal 1° luglio
1998 (la
"Data di Godimento"), fino al 1° luglio 2003 (la "Data di Scadenza").
ARTICOLO 4.
RIMBORSO.
Il rimborso delle obbligazioni sarà effettuato alla pari,
in unica
soluzione, alla Data di Scadenza.
Successivamente a tale data i titoli cesseranno di essere fruttiferi.
Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del
prestito.
ARTICOLO 5.
INTERESSI.
Alla Data di Scadenza, per ciascuna obbligazione da nominali
Lire 5.000.000 sarà corrisposto, al lordo dell'imposta sostitutiva
di
cui al successivo art. 10, un importo a titolo di interessi (gli
"Interessi") determinato secondo la seguente formula:
I= MAX ((((( 7,50%; 90% * ((( EUROSTOXX 502 - EUROSTOXX 500 ) /
EUROSTOXX 500 + (NIKKEI 2255 - NIKKEI 2252 ) / NIKKEI
2252 )))))
dove:
EUROSTOXX 5O = è il "Dow Jones EURO STOXX 50", indice ponderato
di
50 azioni di società
di Paesi aderenti all'Unione Economica
Monetaria, quotate presso
primarie Borse Europee, come
attualmente calcolato
su base "price-return" in ECU (e
successivamente in Euro)
e pubblicato da Stoxx Ltd. (definito
un "Indice di Riferimento");
NIKKEI 225 = è il "NIKKEI 225 Stock Average", indice ponderato
di 225
azioni di società
quotate presso il Tokyo Stock Exchange, come
calcolato e pubblicato
da Nihon Keizai Shimbun, Inc. (definito
un "Indice di Riferimento");
EUROSTOXX 502 = media aritmetica dei 24 valori di chiusura dell'indice
EURO STOXX 50 rilevati
il 1° giorno lavorativo di ogni mese a
partire dal 1° agosto
1998 e sino al 1° luglio 2000 (ciascuno
dei valori alle suddette
date è definito un "Valore di
Riferimento Intermedio");
EUROSTOXX 500 = valore di chiusura dell'indice EURO STOXX 50 rilevato
il 1° luglio 1998
(definito un "Valore di Riferimento
Iniziale");
NIKKEI 2255 = media aritmetica dei 36 valori di chiusura dell'indice
NIKKEI 225 rilevati il
1° giorno lavorativo di ogni mese a
partire dal 1° agosto
2000 e sino al 10 giugno 2003, ultima
rilevazione (ciascuno
dei valori alle suddette date è definito
un "Valore di Riferimento
Intermedio");
NIKKEI 2252 = valore di chiusura dell'indice NIKKEI 225 rilevato
il 1°
luglio 2000 (definito
un "Valore di Riferimento Iniziale").
Qualora la data di rilevazione di un Valore di Riferimento Iniziale
o
di un Valore di Riferimento Intermedio (ciascuno di essi un "Valore
di
Riferimento") dovesse cadere in un giorno di chiusura di una delle
Borse rilevanti per la determinazione dell'Indice di Riferimento
al
momento rilevante per il calcolo degli Interessi, intendendo per
Borse
rilevanti il Tokyo Stock Exchange per l'indice NIKKEI 225 ed ogni
Borsa valori su cui sono trattati i titoli che compongono l'indice
EURO STOXX 50 (incluso il caso di un giorno non lavorativo), la
rilevazione del valore corrispondente verrà effettuata il
primo giorno
di Borsa aperta immediatamente successivo. In particolare, nel caso
dell'indice EURO STOXX 50 per giorno di Borsa aperta si intende un
giorno di contrattazione regolare in una o più Borse in cui
sono
trattati titoli che rappresentano almeno la capitalizzazione minima
richiesta da Stoxx Ltd. per la pubblicazione dell'indice EURO STOXX
50.
I valori di chiusura di ciascuno degli Indici di Riferimento sono
attualmente rilevabili sul circuito Reuters rispettivamente alle
pagine ".STOXX50E" e ".N225" con la dicitura "Cls" e pubblicati sui
principali quotidiani economici "Il Sole 24 Ore" e "Financial Times".
I valori di chiusura di ciascuno degli Indici di Riferimento come
ufficialmente calcolati e pubblicati da Stoxx Ltd. per l'indice EURO
STOXX 50 e da Nihon Keizai Shimbun, Inc. per l'indice Nikkei 225
sono
gli unici validamente utilizzati ai fini del calcolo degli Interessi,
fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7.
A titolo di esempio, qualora alla Data di Scadenza la performance
media degli Indici di Riferimento - come determinata dalla sommatoria
della performance media ottenuta dall'indice EURO STOXX 50 nei primi
due anni di vita del titolo e dalla performance media ottenuta
dall'indice Nikkei 225 nei tre anni successivi - risulti superiore
all'8, 33%, il valore degli Interessi sarà pari al 90% della
predetta
performance media degli Indici di Riferimento, corrisposto in un'unica
soluzione alla Data di Scadenza al lordo di imposta ed arrotondato
allo 0,01% più vicino. Qualora invece la predetta performance
media
degli Indici di Riferimento sia uguale o inferiore all'8,33%, il
valore degli Interessi sarà pari al minimo garantito del 7,5%
lordo.
al lordo di imposta, la cedola minima garantita del 17%.
ARTICOLO 6.
EVENTI INERENTI AI MERCATI BORSISTICI DI RIFERIMENTO.
Qualora, alla data di determinazione di un Valore di Riferimento,
a
giudizio di IMI, si verifichi un evento di turbativa in uno o più
dei
Mercati di Riferimento (intendendo per "Mercati di Riferimento",
in
relazione all'indice EURO STOXX 50 le Borse rilevanti per la
determinazione di detto indice, e, in relazione all'indice NIKKEI
225,
il Tokyo Stock Exchange e l'Osaka Securities Exchange relativamente
ai
contratti derivati relativi all'indice NIKKEI 225), inclusa la
sospensione o una sostanziale limitazione degli scambi di titoli
ricompresi nel calcolo di un Indice di Riferimento, o di contratti
derivati relativi all'indice NIKKEI 225, ovvero inclusa la chiusura
del Mercato di contratti derivati sopra indicato, gli Interessi
verranno calcolati sulla base del valore dell'Indice di Riferimento
relativo al primo giorno immediatamente successivo al cessare
dell'evento di turbativa. Qualora si dovesse verificare un evento
di
turbativa in uno o più dei Mercati di Riferimento in ciascuno
dei
cinque giorni lavorativi successivi alla data di determinazione di
un
Valore di Riferimento, in tal caso i) tale quinto giorno verrà
considerato il giorno di riferimento per la rilevazione dell'Indice
di
Riferimento nonostante il sussistere dell'evento di turbativa e ii)
IMI accerterà il livello del Valore di Riferimento in base
alla
formula o al metodo di calcolo in uso prima dell'inizio dell'evento
di
turbativa, utilizzando i prezzi di Mercato (o, in caso di sospensione
o di sostanziale limitazione degli scambi, una stima in buona fede
dei
prezzi di Mercato) che si sarebbero determinati per ogni titolo
incluso in ciascun Indice di Riferimento relativamente a tale quinto
giorno in assenza del verificarsi dell'evento di turbativa.
ARTICOLO 7.
EVENTI INERENTI AGLI INDICI.
Qualora, alla data di determinazione di un Valore di Riferimento:
a) un Indice di Riferimento non venga calcolato e comunicato dal
relativo Agente (intendendo per "Agente" Stoxx Ltd. per l'indice
EURO
STOXX 50 e Nihon Keizai Shimbun, Inc. per l'indice NIKKEI 225) ma
sia
calcolato e pubblicamente comunicato dall'ente che sostituisce
l'Agente, indipendente da IMI e da questo ritenuto a tal fine fonte
attendibile (il "Sostituto dell'Agente"), gli Interessi verranno
calcolati sulla base del valore dell'Indice di Riferimento così
calcolato e pubblicamente comunicato;
b) né l'Agente né il Sostituto dell'Agente calcolino
e pubblicamente
comunichino il valore di un Indice di Riferimento, ovvero calcolino
il
valore di un Indice di Riferimento utilizzando una formula o un metodo
di calcolo che differiscono sostanzialmente da quelli originari,
IMI
stesso effettuerà il calcolo degli Interessi determinando
il valore
dell'Indice di Riferimento in base alla formula e al metodo di calcolo
originari in uso all'ultima data in cui questo sia stato calcolato
e
pubblicamente comunicato dall'Agente o dal Sostituto dell'Agente;
c) un Indice di Riferimento venga sostituito da un altro indice che,
a
giudizio di IMI, utilizza una formula e un metodo di calcolo uguali
o
sostanzialmente simili a quelli utilizzati nel calcolo dell'Indice
di
Riferimento (il "Sostituto dell'Indice di Riferimento"), gli Interessi
saranno calcolati sulla base del valore del Sostituto dell'Indice
di
Riferimento così calcolato e pubblicamente comunicato.
ARTICOLO 8.
LIMITE DI RESPONSABILITA'.
L'IMI non sarà responsabile per eventuali errori ed omissioni
commessi
da un Agente o dal Sostituto dell'Agente nel calcolo di un Indice
di
Riferimento.
Le Obbligazioni non sono in alcun modo sponsorizzate, garantite,
vendute o pubblicizzate da alcuno degli Agenti.
ARTICOLO 9.
LUOGO DI PAGAMENTO.
Il rimborso delle obbligazioni sarà effettuato presso la Monte
Titoli
S.p.A. tramite i depositari abilitati, ovvero, per i titoli ritirati
dalla Monte Titoli S.p.A., presso la Cassa dell'IMI ed i soggetti
incaricati all'uopo autorizzati.
ARTICOLO 10.
REGIME FISCALE
Gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni sono soggetti
all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del
12,50%, ove applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 1°
aprile
1996, n. 239, così come modificato dal Decreto Legislativo
21 novembre
1997, n. 461.
Ai redditi diversi, ivi incluse eventuali plusvalenze realizzate
mediante cessione a titolo oneroso delle obbligazioni, saranno
applicabili le disposizioni di cui al citato Decreto Legislativo
21
novembre 1997, n. 461.
ARTICOLO 11.
PRESCRIZIONI
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne
gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza e, per
quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui
l'obbligazione è divenuta rimborsabile.
ARTICOLO 12.
VARIE.
Tutte le comunicazioni dell'IMI agli obbligazionisti saranno
effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso
pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di
tutte
le condizioni fissate nel presente regolamento.
Per ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva
il
Foro di Roma.