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Regolamenti completi


 
Codice: IT0001239315   IMI 1998/2003 7ª INDICI AZIONARI IN SUCCESSIONE   


 Il presente prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e
 condizioni, dalle disposizioni legislative, regolamentari ed
 amministrative previste per i prestiti obbligazionari.
 Tale strumento di raccolta non è coperto dalla garanzia del Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi a favore della banca emittente.
                               ARTICOLO 1.
 TITOLI E CERTIFICATI.
 Il prestito obbligazionario "IMI INDEX BOND 1998/2003 VII CON INDICI
 AZIONARI IN SUCCESSIONE" di Lire 135 miliardi è costituito da
 n. 27.000 obbligazioni del valore nominale di L. 5.000.000 cadauna (le
 "Obbligazioni"), rappresentate da titoli al portatore emessi nel
 taglio unico, non frazionabile, da una obbligazione.
 E' ammessa, a domanda e spese degli interessati, la conversione da
 titoli al portatore a titoli nominativi e viceversa, in conformità
 alle disposizioni di legge.
                               ARTICOLO 2.
 PREZZO DI EMISSIONE.
 Le obbligazioni sono emesse alla pari, e cioè a Lire 5.000.000
 cadauna.
                               ARTICOLO 3.
 GODIMENTO E SCADENZA.
 La durata del prestito è di 5 anni, a partire dal 1° luglio 1998 (la
 "Data di Godimento"), fino al 1° luglio 2003 (la "Data di Scadenza").
                               ARTICOLO 4.
 RIMBORSO.
 Il rimborso delle obbligazioni sarà effettuato alla pari, in unica
 soluzione, alla Data di Scadenza.
 Successivamente a tale data i titoli cesseranno di essere fruttiferi.
 Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito.
                               ARTICOLO 5.
 INTERESSI.
 Alla Data di Scadenza, per ciascuna obbligazione da nominali
 Lire 5.000.000 sarà corrisposto, al lordo dell'imposta sostitutiva di
 cui al successivo art. 10, un importo a titolo di interessi (gli
 "Interessi") determinato secondo la seguente formula:
 I= MAX ((((( 7,50%; 90% * ((( EUROSTOXX 502 - EUROSTOXX 500 ) /
    EUROSTOXX 500 + (NIKKEI 2255 - NIKKEI 2252 ) / NIKKEI 2252 )))))
 dove:
 EUROSTOXX 5O = è il "Dow Jones EURO STOXX 50", indice ponderato di
         50 azioni di società di Paesi aderenti all'Unione Economica
         Monetaria, quotate presso primarie Borse Europee, come
         attualmente calcolato su base "price-return" in ECU (e
         successivamente in Euro) e pubblicato da Stoxx Ltd. (definito
         un "Indice di Riferimento");
 NIKKEI 225 = è il "NIKKEI 225 Stock Average", indice ponderato di 225
         azioni di società quotate presso il Tokyo Stock Exchange, come
         calcolato e pubblicato da Nihon Keizai Shimbun, Inc. (definito
         un "Indice di Riferimento");
 EUROSTOXX 502 = media aritmetica dei 24 valori di chiusura dell'indice
         EURO STOXX 50 rilevati il 1° giorno lavorativo di ogni mese a
         partire dal 1° agosto 1998 e sino al 1° luglio 2000 (ciascuno
         dei valori alle suddette date è definito un "Valore di
         Riferimento Intermedio");
 EUROSTOXX 500 = valore di chiusura dell'indice EURO STOXX 50 rilevato
         il 1° luglio 1998 (definito un "Valore di Riferimento
         Iniziale");
 NIKKEI 2255 = media aritmetica dei 36 valori di chiusura dell'indice
         NIKKEI 225 rilevati il 1° giorno lavorativo di ogni mese a
         partire dal 1° agosto 2000 e sino al 10 giugno 2003, ultima
         rilevazione (ciascuno dei valori alle suddette date è definito
         un "Valore di Riferimento Intermedio");
 NIKKEI 2252 = valore di chiusura dell'indice NIKKEI 225 rilevato il 1°
         luglio 2000 (definito un "Valore di Riferimento Iniziale").
 Qualora la data di rilevazione di un Valore di Riferimento Iniziale o
 di un Valore di Riferimento Intermedio (ciascuno di essi un "Valore di
 Riferimento") dovesse cadere in un giorno di chiusura di una delle
 Borse rilevanti per la determinazione dell'Indice di Riferimento al
 momento rilevante per il calcolo degli Interessi, intendendo per Borse
 rilevanti il Tokyo Stock Exchange per l'indice NIKKEI 225 ed ogni
 Borsa valori su cui sono trattati i titoli che compongono l'indice
 EURO STOXX 50 (incluso il caso di un giorno non lavorativo), la
 rilevazione del valore corrispondente verrà effettuata il primo giorno
 di Borsa aperta immediatamente successivo. In particolare, nel caso
 dell'indice EURO STOXX 50 per giorno di Borsa aperta si intende un
 giorno di contrattazione regolare in una o più Borse in cui sono
 trattati titoli che rappresentano almeno la capitalizzazione minima
 richiesta da Stoxx Ltd. per la pubblicazione dell'indice EURO STOXX
 50.
 I valori di chiusura di ciascuno degli Indici di Riferimento sono
 attualmente rilevabili sul circuito Reuters rispettivamente alle
 pagine ".STOXX50E" e ".N225" con la dicitura "Cls" e pubblicati sui
 principali quotidiani economici "Il Sole 24 Ore" e "Financial Times".
 I valori di chiusura di ciascuno degli Indici di Riferimento come
 ufficialmente calcolati e pubblicati da Stoxx Ltd. per l'indice EURO
 STOXX 50 e da Nihon Keizai Shimbun, Inc. per l'indice Nikkei 225 sono
 gli unici validamente utilizzati ai fini del calcolo degli Interessi,
 fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7.
 A titolo di esempio, qualora alla Data di Scadenza la performance
 media degli Indici di Riferimento - come determinata dalla sommatoria
 della performance media ottenuta dall'indice EURO STOXX 50 nei primi
 due anni di vita del titolo e dalla performance media ottenuta
 dall'indice Nikkei 225 nei tre anni successivi - risulti superiore
 all'8, 33%, il valore degli Interessi sarà pari al 90% della predetta
 performance media degli Indici di Riferimento, corrisposto in un'unica
 soluzione alla Data di Scadenza al lordo di imposta ed arrotondato
 allo 0,01% più vicino. Qualora invece la predetta performance media
 degli Indici di Riferimento sia uguale o inferiore all'8,33%, il
 valore degli Interessi sarà pari al minimo garantito del 7,5% lordo.
 al lordo di imposta, la cedola minima garantita del 17%.
                               ARTICOLO 6.
 EVENTI INERENTI AI MERCATI BORSISTICI DI RIFERIMENTO.
 Qualora, alla data di determinazione di un Valore di Riferimento, a
 giudizio di IMI, si verifichi un evento di turbativa in uno o più dei
 Mercati di Riferimento (intendendo per "Mercati di Riferimento", in
 relazione all'indice EURO STOXX 50 le Borse rilevanti per la
 determinazione di detto indice, e, in relazione all'indice NIKKEI 225,
 il Tokyo Stock Exchange e l'Osaka Securities Exchange relativamente ai
 contratti derivati relativi all'indice NIKKEI 225), inclusa la
 sospensione o una sostanziale limitazione degli scambi di titoli
 ricompresi nel calcolo di un Indice di Riferimento, o di contratti
 derivati relativi all'indice NIKKEI 225, ovvero inclusa la chiusura
 del Mercato di contratti derivati sopra indicato, gli Interessi
 verranno calcolati sulla base del valore dell'Indice di Riferimento
 relativo al primo giorno immediatamente successivo al cessare
 dell'evento di turbativa. Qualora si dovesse verificare un evento di
 turbativa in uno o più dei Mercati di Riferimento in ciascuno dei
 cinque giorni lavorativi successivi alla data di determinazione di un
 Valore di Riferimento, in tal caso i) tale quinto giorno verrà
 considerato il giorno di riferimento per la rilevazione dell'Indice di
 Riferimento nonostante il sussistere dell'evento di turbativa e ii)
 IMI accerterà il livello del Valore di Riferimento in base alla
 formula o al metodo di calcolo in uso prima dell'inizio dell'evento di
 turbativa, utilizzando i prezzi di Mercato (o, in caso di sospensione
 o di sostanziale limitazione degli scambi, una stima in buona fede dei
 prezzi di Mercato) che si sarebbero determinati per ogni titolo
 incluso in ciascun Indice di Riferimento relativamente a tale quinto
 giorno in assenza del verificarsi dell'evento di turbativa.
                               ARTICOLO 7.
 EVENTI INERENTI AGLI INDICI.
 Qualora, alla data di determinazione di un Valore di Riferimento:
 a) un Indice di Riferimento non venga calcolato e comunicato dal
 relativo Agente (intendendo per "Agente" Stoxx Ltd. per l'indice EURO
 STOXX 50 e Nihon Keizai Shimbun, Inc. per l'indice NIKKEI 225) ma sia
 calcolato e pubblicamente comunicato dall'ente che sostituisce
 l'Agente, indipendente da IMI e da questo ritenuto a tal fine fonte
 attendibile (il "Sostituto dell'Agente"), gli Interessi verranno
 calcolati sulla base del valore dell'Indice di Riferimento così
 calcolato e pubblicamente comunicato;
 b) né l'Agente né il Sostituto dell'Agente calcolino e pubblicamente
 comunichino il valore di un Indice di Riferimento, ovvero calcolino il
 valore di un Indice di Riferimento utilizzando una formula o un metodo
 di calcolo che differiscono sostanzialmente da quelli originari, IMI
 stesso effettuerà il calcolo degli Interessi determinando il valore
 dell'Indice di Riferimento in base alla formula e al metodo di calcolo
 originari in uso all'ultima data in cui questo sia stato calcolato e
 pubblicamente comunicato dall'Agente o dal Sostituto dell'Agente;
 c) un Indice di Riferimento venga sostituito da un altro indice che, a
 giudizio di IMI, utilizza una formula e un metodo di calcolo uguali o
 sostanzialmente simili a quelli utilizzati nel calcolo dell'Indice di
 Riferimento (il "Sostituto dell'Indice di Riferimento"), gli Interessi
 saranno calcolati sulla base del valore del Sostituto dell'Indice di
 Riferimento così calcolato e pubblicamente comunicato.
                               ARTICOLO 8.
 LIMITE DI RESPONSABILITA'.
 L'IMI non sarà responsabile per eventuali errori ed omissioni commessi
 da un Agente o dal Sostituto dell'Agente nel calcolo di un Indice di
 Riferimento.
 Le Obbligazioni non sono in alcun modo sponsorizzate, garantite,
 vendute o pubblicizzate da alcuno degli Agenti.
                               ARTICOLO 9.
 LUOGO DI PAGAMENTO.
 Il rimborso delle obbligazioni sarà effettuato presso la Monte Titoli
 S.p.A. tramite i depositari abilitati, ovvero, per i titoli ritirati
 dalla Monte Titoli S.p.A., presso la Cassa dell'IMI ed i soggetti
 incaricati all'uopo autorizzati.
                               ARTICOLO 10.
 REGIME FISCALE
 Gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni sono soggetti
 all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del
 12,50%, ove applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 1° aprile
 1996, n. 239, così come modificato dal Decreto Legislativo 21 novembre
 1997, n. 461.
 Ai redditi diversi, ivi incluse eventuali plusvalenze realizzate
 mediante cessione a titolo oneroso delle obbligazioni, saranno
 applicabili le disposizioni di cui al citato Decreto Legislativo 21
 novembre 1997, n. 461.
                               ARTICOLO 11.
 PRESCRIZIONI
 I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne
 gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza e, per
 quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui
 l'obbligazione è divenuta rimborsabile.
                               ARTICOLO 12.
 VARIE.
 Tutte le comunicazioni dell'IMI agli obbligazionisti saranno
 effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso
 pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
 Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte
 le condizioni fissate nel presente regolamento.
 Per ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il
 Foro di Roma.