Brambilla & C. - Servizi
Telematici
http://www.brambillatitoli.it
Regolamenti completi
Codice: IT0001298931
BANCA NAZ. LAVORO 1998/2003 «EUROPEAN BANKS»
ARTICOLO 1.
IMPORTO, TAGLI E TITOLI.
Il prestito obbligazionario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
"European Banks 1998/2003", di v.n. Lire 125.900.000.000 è
costituito
da n. 25.180 obbligazioni del valore nominale di Lire 5.000.000
cadauna.
I titoli sono accentrati presso la Monte Titoli S.p.A. in regime
di
dematerializzazione.
ARTICOLO 2.
PREZZO E DATA DI EMISSIONE.
I titoli sono emessi alla pari (100/100), al prezzo di Lire 5.000.000
per ogni obbligazione di pari valore nominale, il 18 dicembre 1998
con
prezzo fiscale 100/100.
ARTICOLO 3.
DURATA.
La durata del prestito è di 5 anni dal 18 dicembre 1998 al
18 dicembre
2003.
ARTICOLO 4.
GODIMENTO.
Il prestito ha godimento dal 18 dicembre 1998.
ARTICOLO 5.
PANIERE SOTTOSTANTE.
Il prestito è ancorato ad un paniere di titoli azionari così
composto:
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con peso 20% (Reuters Ric code:
BANI.MI); Banco Bilbao Vizcaya con peso 8,88% (Reuters Ric code:
BBV.MC); Deutsche Bank con peso 8,88% (Reuters Ric code: DBKG.DE);
Dresdner Bank con peso 8,88% (Reuters Ric code: DRSD.DE); Société
Générale con peso 8,88% (Reuters Ric code: SOGN.PA);
Paribas con peso
8,88% (Reuters Ric code: PARI.PA); Credit Suisse con peso 8,88%
(Reuters Ric code: CSGZn.S); National Westminster Bank con peso 8,88%
(Reuters Ric code: NWB.L); ABN Amro con peso 8,88% (Reuters Ric code:
AAH.AS); ING Bank con peso 8,88% (Reuters Ric code: ING.AS).
Allo scopo di equilibrare l'incidenza delle variazioni dei singoli
valori azionari sulla variazione complessiva del basket, per il
calcolo del valore del basket si terrà conto del valore dell'azione
corretto secondo un coefficiente determinato inizialmente dividendo
il
peso percentuale del titolo per il valore del titolo al 18 dicembre
1998. I coefficienti sono i seguenti:
- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 0,004339;
- Banco Bilbao Vizcaya
0,004183;
- Deutsche Bank
0,094563;
- Dresdner Bank
0,127166;
- Sociétè Générale
0,010607;
- Paribas
0,019540;
- Credit Suisse
0,041344;
- National Westminster Bank
0,771605;
- ABN Amro
0,234535;
- ING Bank
0,082841.
La performance del titolo a scadenza non sarà influenzata
dalle
variazioni nei rapporti di cambio contro la Lira italiana delle valute
di denominazione delle azioni estere suindicate.
La quota di partecipazione (decrescente) all'andamento del paniere
sottostante è pari all'80% per il primo anno, al 60% per il
secondo
anno e al 50% per il terzo anno.
Non è prevista la partecipazione per il IV° e V° anno
alle performance
del paniere sottostante.
La partecipazione alla performance del paniere sottostante viene
consolidata su base annuale. Le performance mediate positive annuali
del basket per i primi tre anni vengono "incamerate" anno dopo anno,
per poi essere corrisposte alla scadenza del titolo.
Le performance mediate negative annuali non vengono prese in
considerazione ai fini del calcolo del rendimento finale del prestito.
ARTICOLO 6.
INTERESSI E VALORI DI RIMBORSO.
Il valore di rimborso per ciascuna obbligazione del valore nominale
di
Lire 5.000.000 ed al lordo dell'imposta sostitutiva, di cui al
successivo Art. 10, sarà pari al valore nominale aumentato
di un
importo ottenuto moltiplicando il valore nominale per la somma delle
suindicate quote delle performance mediate positive del basket in
ciascuno dei primi tre anni di vita del titolo, con l'arrotondamento
alle cinque Lire superiori.
In formule:
VR = VR + VN * ((80% MAX (0; BM1 - B0 / B0) + 60% MAX (0; BM2 - B1
/
B1) + 50% MAX (0; BM3 - B2 / B2)))
Dove:
VN = valore nominale;
VR = valore di rimborso;
B0 = valore del basket al giorno 18/12/1998, sulla base dei prezzi
di
chiusura dei singoli titoli;
BM1 = media aritmetica dei 13 valori del basket rilevati il 18 (o
il
primo giorno lavorativo successivo) di ogni mese, dal 18/12/1998
al
20/12/1999;
B1 = valore del basket al giorno 20/12/1999, sulla base dei prezzi
di
chiusura dei singoli titoli;
BM2 = media aritmetica dei 13 valori del basket rilevati il 18 (o
il
primo giorno lavorativo successivo) di ogni mese, dal 20/12/1999
fino
al 18/12/2000;
B2 = valore del basket al giorno 18/12/2000, sulla base dei prezzi
di
chiusura dei singoli titoli;
BM3 = media aritmetica dei 13 valori del basket rilevati il 18 (o
il
primo giorno lavorativo successivo) di ogni mese, dal 18/12/2000
fino
al 18/12/2001.
Nota:
i valori del basket sia alla data iniziale che alle date intermedie
di
rilevazione sono calcolati sulla base dei prezzi di chiusura dei
singoli titoli (campo "CLS" delle pagine Reuters suindicate).
Qualora ad una delle date di rilevazione non sia disponibile (ad
esempio perché la Borsa è chiusa) il valore di chiusura
anche di una
singola azione componente il basket, si farà riferimento ai
valori di
chiusura assunti da tutte le azioni componenti il basket il primo
giorno lavorativo successivo in cui tutti i valori di chiusura delle
suddette azioni siano disponibili.
In dettaglio, la performance azionaria a cui il risparmiatore avrà
diritto sarà determinata in base ai seguenti step:
- viene determinato il valore del basket al giorno 18/12/1998 sulla
base dei prezzi di chiusura dei singoli titoli componenti il paniere;
- alla fine di ogni periodo di rilevazione (20/12/1999 per il primo
periodo, 18/12/2000 per il secondo periodo e 18/12/2001 per il terzo
periodo) verrà calcolata la media aritmetica semplice delle
13
osservazioni relative al paniere sottostante;
- sulla base delle suddette medie verranno calcolate le variazioni
percentuali del paniere nei singoli periodi e verranno prese in
considerazione, ai fini del consolidamento delle performance, soltanto
le variazioni positive;
- alle sole performance mediate positive annuali così ottenute
verrà
applicata la percentuale dell'80% per quella relativa al primo anno,
del 60% per quella relativa al secondo anno e del 50% per quella
relativa al terzo anno;
- la somma dei tre valori, purchè positivi, di cui al precedente
punto
d), rappresenta gli interessi da corrispondere alla scadenza del
titolo.
ARTICOLO 7.
EVENTI DI TURBATIVA DEI MERCATI.
Qualora, ad una delle date di rilevazione, a giudizio della Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A. ("Agente di Calcolo"), si verifichi -
in
relazione ad una o più delle azioni componenti il basket o
a contratti
derivati ad esse relativi - una sospensione o una sostanziale
limitazione degli scambi nel periodo antecedente l'orario di chiusura
della relativa Borsa ("Evento di Turbativa"), riguardo alla sola
azione (o alle sole azioni) oggetto dell'Evento di Turbativa gli
interessi verranno calcolati con riferimento al valore di chiusura
rilevato il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione
dell'evento di turbativa, in cui tale valore sia disponibile.
In nessun caso, comunque, la data di rilevazione effettiva di un
prezzo di chiusura potrà essere effettuata dopo il quinto
giorno di
mercato aperto, sulla relativa Borsa, successivo alla data di
rilevazione originariamente prevista. Conseguentemente, laddove,
in
relazione ad una o più delle azioni ordinarie di cui al precedente
Art. 5, un Evento di Turbativa persista nella relativa Borsa anche
il
quinto giorno di mercato aperto di cui sopra, l'Agente di Calcolo
procederà comunque, a propria ragionevole discrezione ed in
conformità
alla prevalente prassi di mercato, alla determinazione di un prezzo,
da valere quale prezzo ufficiale di chiusura ai fini del presente
regolamento, della o delle azione/i interessata/e.
ARTICOLO 8.
EVENTI STRAORDINARI INERENTI LE AZIONI E LE SOCIETA' EMITTENTI LE
AZIONI.
Qualora nel corso della vita del prestito di cui al presente
regolamento si verifichino - relativamente ad una o più delle
Società
emittenti le azioni - operazioni sul capitale, fusioni, scissioni,
procedure di nazionalizzazione o di messa in liquidazione nonché
eventuali altre operazioni di carattere straordinario di qualsiasi
tipo che comportino fenomeni di diluizione o di concentrazione delle
azioni, verranno adottati dall'Agente di Calcolo - caso per caso
-
opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche finalizzati a
garantire - ai fini del pagamento degli interessi - la massima
neutralità dei suddetti eventi.
ARTICOLO 9.
RIMBORSO.
Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari, in unica soluzione,
il
18/12/2003 senza alcuna deduzione di commissioni o spese.
Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del
prestito da parte
dell'Emittente.
Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data di
rimborso.
ARTICOLO 10.
REGIME FISCALE.
Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e tasse che per legge
colpiscono - o colpiranno - le obbligazioni e/o i relativi interessi,
premi ed altri frutti.
Gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni sono soggetti
ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
del
12,50%, ove dovuta, ai sensi del D.Lgs. n. 239/96.
Le obbligazioni sono inoltre soggette all'imposta sulle successioni
e
donazioni ai sensi del D.Lgs. n. 346/90 e successive modifiche.
ARTICOLO 11.
TERMINE DI PRESCRIZIONE E DI DECADENZA.
I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne
gli interessi decorsi 5 anni e per quanto concernente il capitale,
decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta
rimborsabile.
ARTICOLO 12.
LUOGO DI PAGAMENTO.
Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale avranno
luogo
per il tramite della Monte Titoli S.p.A..
Qualora la data di pagamento del capitale e degli interessi coincida
con un giorno festivo, l'Obbligazionista riceverà il relativo
pagamento nel primo giorno lavorativo successivo utile, senza peraltro
avere diritto agli interessi per tale periodo aggiuntivo.
ARTICOLO 13.
QUOTAZIONE.
Una volta conseguiti i requisiti di Legge ed espletate le formalità
previste dalla normativa vigente, l'emittente richiederà alla
Borsa
Italiana S.p.A. l'ammissione a quotazione delle obbligazioni sul
Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT).
ARTICOLO 14.
VARIE.
Tutte le comunicazioni agli Obbligazionisti sono validamente
effettuate, salvo diversa disposizione di Legge, mediante avviso
da
pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale.
Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza ed
accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento.