Brambilla & C. - Servizi Telematici
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Regolamenti completi
Codice: IT0001298931   BANCA NAZ. LAVORO 1998/2003 «EUROPEAN BANKS»      


                              ARTICOLO 1.
 IMPORTO, TAGLI E TITOLI.
 Il prestito obbligazionario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
 "European Banks 1998/2003", di v.n. Lire 125.900.000.000 è costituito
 da n. 25.180 obbligazioni del valore nominale di Lire 5.000.000
 cadauna.
 I titoli sono accentrati presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di
 dematerializzazione.
                              ARTICOLO 2.
 PREZZO E DATA DI EMISSIONE.
 I titoli sono emessi alla pari (100/100), al prezzo di Lire 5.000.000
 per ogni obbligazione di pari valore nominale, il 18 dicembre 1998 con
 prezzo fiscale 100/100.
                              ARTICOLO 3.
 DURATA.
 La durata del prestito è di 5 anni dal 18 dicembre 1998 al 18 dicembre
 2003.
                              ARTICOLO 4.
 GODIMENTO.
 Il prestito ha godimento dal 18 dicembre 1998.
                              ARTICOLO 5.
 PANIERE SOTTOSTANTE.
 Il prestito è ancorato ad un paniere di titoli azionari così composto:
 Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con peso 20% (Reuters Ric code:
 BANI.MI); Banco Bilbao Vizcaya con peso 8,88% (Reuters Ric code:
 BBV.MC); Deutsche Bank con peso 8,88% (Reuters Ric code: DBKG.DE);
 Dresdner Bank con peso 8,88% (Reuters Ric code: DRSD.DE); Société
 Générale con peso 8,88% (Reuters Ric code: SOGN.PA); Paribas con peso
 8,88% (Reuters Ric code: PARI.PA); Credit Suisse con peso 8,88%
 (Reuters Ric code: CSGZn.S); National Westminster Bank con peso 8,88%
 (Reuters Ric code: NWB.L); ABN Amro con peso 8,88% (Reuters Ric code:
 AAH.AS); ING Bank con peso 8,88% (Reuters Ric code: ING.AS).
 Allo scopo di equilibrare l'incidenza delle variazioni dei singoli
 valori azionari sulla variazione complessiva del basket, per il
 calcolo del valore del basket si terrà conto del valore dell'azione
 corretto secondo un coefficiente determinato inizialmente dividendo il
 peso percentuale del titolo per il valore del titolo al 18 dicembre
 1998. I coefficienti sono i seguenti:
 - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.    0,004339;
 - Banco Bilbao Vizcaya                 0,004183;
 - Deutsche Bank                        0,094563;
 - Dresdner Bank                        0,127166;
 - Sociétè Générale                     0,010607;
 - Paribas                              0,019540;
 - Credit Suisse                        0,041344;
 - National Westminster Bank            0,771605;
 - ABN Amro                             0,234535;
 - ING Bank                             0,082841.
 La performance del titolo a scadenza non sarà influenzata dalle
 variazioni nei rapporti di cambio contro la Lira italiana delle valute
 di denominazione delle azioni estere suindicate.
 La quota di partecipazione (decrescente) all'andamento del paniere
 sottostante è pari all'80% per il primo anno, al 60% per il secondo
 anno e al 50% per il terzo anno.
 Non è prevista la partecipazione per il IV° e V° anno alle performance
 del paniere sottostante.
 La partecipazione alla performance del paniere sottostante viene
 consolidata su base annuale. Le performance mediate positive annuali
 del basket per i primi tre anni vengono "incamerate" anno dopo anno,
 per poi essere corrisposte alla scadenza del titolo.
 Le performance mediate negative annuali non vengono prese in
 considerazione ai fini del calcolo del rendimento finale del prestito.
                              ARTICOLO 6.
 INTERESSI E VALORI DI RIMBORSO.
 Il valore di rimborso per ciascuna obbligazione del valore nominale di
 Lire 5.000.000 ed al lordo dell'imposta sostitutiva, di cui al
 successivo Art. 10, sarà pari al valore nominale aumentato di un
 importo ottenuto moltiplicando il valore nominale per la somma delle
 suindicate quote delle performance mediate positive del basket in
 ciascuno dei primi tre anni di vita del titolo, con l'arrotondamento
 alle cinque Lire superiori.
 In formule:
 VR = VR + VN * ((80% MAX (0; BM1 - B0 / B0) + 60% MAX (0; BM2 - B1 /
 B1) + 50% MAX (0; BM3 - B2 / B2)))
 Dove:
 VN = valore nominale;
 VR = valore di rimborso;
 B0 = valore del basket al giorno 18/12/1998, sulla base dei prezzi di
 chiusura dei singoli titoli;
 BM1 = media aritmetica dei 13 valori del basket rilevati il 18 (o il
 primo giorno lavorativo successivo) di ogni mese, dal 18/12/1998 al
 20/12/1999;
 B1 = valore del basket al giorno 20/12/1999, sulla base dei prezzi di
 chiusura dei singoli titoli;
 BM2 = media aritmetica dei 13 valori del basket rilevati il 18 (o il
 primo giorno lavorativo successivo) di ogni mese, dal 20/12/1999 fino
 al 18/12/2000;
 B2 = valore del basket al giorno 18/12/2000, sulla base dei prezzi di
 chiusura dei singoli titoli;
 BM3 = media aritmetica dei 13 valori del basket rilevati il 18 (o il
 primo giorno lavorativo successivo) di ogni mese, dal 18/12/2000 fino
 al 18/12/2001.
 Nota:
 i valori del basket sia alla data iniziale che alle date intermedie di
 rilevazione sono calcolati sulla base dei prezzi di chiusura dei
 singoli titoli (campo "CLS" delle pagine Reuters suindicate).
 Qualora ad una delle date di rilevazione non sia disponibile (ad
 esempio perché la Borsa è chiusa) il valore di chiusura anche di una
 singola azione componente il basket, si farà riferimento ai valori di
 chiusura assunti da tutte le azioni componenti il basket il primo
 giorno lavorativo successivo in cui tutti i valori di chiusura delle
 suddette azioni siano disponibili.
 In dettaglio, la performance azionaria a cui il risparmiatore avrà
 diritto sarà determinata in base ai seguenti step:
 - viene determinato il valore del basket al giorno 18/12/1998 sulla
 base dei prezzi di chiusura dei singoli titoli componenti il paniere;
 - alla fine di ogni periodo di rilevazione (20/12/1999 per il primo
 periodo, 18/12/2000 per il secondo periodo e 18/12/2001 per il terzo
 periodo) verrà calcolata la media aritmetica semplice delle 13
 osservazioni relative al paniere sottostante;
 - sulla base delle suddette medie verranno calcolate le variazioni
 percentuali del paniere nei singoli periodi e verranno prese in
 considerazione, ai fini del consolidamento delle performance, soltanto
 le variazioni positive;
 - alle sole performance mediate positive annuali così ottenute verrà
 applicata la percentuale dell'80% per quella relativa al primo anno,
 del 60% per quella relativa al secondo anno e del 50% per quella
 relativa al terzo anno;
 - la somma dei tre valori, purchè positivi, di cui al precedente punto
 d), rappresenta gli interessi da corrispondere alla scadenza del
 titolo.
                              ARTICOLO 7.
 EVENTI DI TURBATIVA DEI MERCATI.
 Qualora, ad una delle date di rilevazione, a giudizio della Banca
 Nazionale del Lavoro S.p.A. ("Agente di Calcolo"), si verifichi - in
 relazione ad una o più delle azioni componenti il basket o a contratti
 derivati ad esse relativi - una sospensione o una sostanziale
 limitazione degli scambi nel periodo antecedente l'orario di chiusura
 della relativa Borsa ("Evento di Turbativa"), riguardo alla sola
 azione (o alle sole azioni) oggetto dell'Evento di Turbativa gli
 interessi verranno calcolati con riferimento al valore di chiusura
 rilevato il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione
 dell'evento di turbativa, in cui tale valore sia disponibile.
 In nessun caso, comunque, la data di rilevazione effettiva di un
 prezzo di chiusura potrà essere effettuata dopo il quinto giorno di
 mercato aperto, sulla relativa Borsa, successivo alla data di
 rilevazione originariamente prevista. Conseguentemente, laddove, in
 relazione ad una o più delle azioni ordinarie di cui al precedente
 Art. 5, un Evento di Turbativa persista nella relativa Borsa anche il
 quinto giorno di mercato aperto di cui sopra, l'Agente di Calcolo
 procederà comunque, a propria ragionevole discrezione ed in conformità
 alla prevalente prassi di mercato, alla determinazione di un prezzo,
 da valere quale prezzo ufficiale di chiusura ai fini del presente
 regolamento, della o delle azione/i interessata/e.
                              ARTICOLO 8.
 EVENTI STRAORDINARI INERENTI LE AZIONI E LE SOCIETA' EMITTENTI LE
 AZIONI.
 Qualora nel corso della vita del prestito di cui al presente
 regolamento si verifichino - relativamente ad una o più delle Società
 emittenti le azioni - operazioni sul capitale, fusioni, scissioni,
 procedure di nazionalizzazione o di messa in liquidazione nonché
 eventuali altre operazioni di carattere straordinario di qualsiasi
 tipo che comportino fenomeni di diluizione o di concentrazione delle
 azioni, verranno adottati dall'Agente di Calcolo - caso per caso -
 opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche finalizzati a
 garantire - ai fini del pagamento degli interessi - la massima
 neutralità dei suddetti eventi.
                              ARTICOLO 9.
 RIMBORSO.
 Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari, in unica soluzione, il
 18/12/2003 senza alcuna deduzione di commissioni o spese.
 Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito da parte
 dell'Emittente.
 Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data di
 rimborso.
                              ARTICOLO 10.
 REGIME FISCALE.
 Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e tasse che per legge
 colpiscono - o colpiranno - le obbligazioni e/o i relativi interessi,
 premi ed altri frutti.
 Gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni sono soggetti
 ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del
 12,50%, ove dovuta, ai sensi del D.Lgs. n. 239/96.
 Le obbligazioni sono inoltre soggette all'imposta sulle successioni e
 donazioni ai sensi del D.Lgs. n. 346/90 e successive modifiche.
                              ARTICOLO 11.
 TERMINE DI PRESCRIZIONE E DI DECADENZA.
 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne
 gli interessi decorsi 5 anni e per quanto concernente il capitale,
 decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta
 rimborsabile.
                              ARTICOLO 12.
 LUOGO DI PAGAMENTO.
 Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale avranno luogo
 per il tramite della Monte Titoli S.p.A..
 Qualora la data di pagamento del capitale e degli interessi coincida
 con un giorno festivo, l'Obbligazionista riceverà il relativo
 pagamento nel primo giorno lavorativo successivo utile, senza peraltro
 avere diritto agli interessi per tale periodo aggiuntivo.
                              ARTICOLO 13.
 QUOTAZIONE.
 Una volta conseguiti i requisiti di Legge ed espletate le formalità
 previste dalla normativa vigente, l'emittente richiederà alla Borsa
 Italiana S.p.A. l'ammissione a quotazione delle obbligazioni sul
 Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT).
                              ARTICOLO 14.
 VARIE.
 Tutte le comunicazioni agli Obbligazionisti sono validamente
 effettuate, salvo diversa disposizione di Legge, mediante avviso da
 pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale.
 Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza ed
 accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento.