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Regolamenti completi
Codice: IT0001309068   EFIBANCA 1999/2005 INDIC. «BLUE CHIPS»            


                              ARTICOLO 1.
 IMPORTO E TITOLI.
 Il prestito obbligazionario EFIBANCA 1999/2005 Basket «BLUE CHIPS»
 index bond di nominali Euro 45.000.000 con rimborso del capitale
 ancorato all'apprezzamento del Basket "BLUE CHIPS" è costituito da
 obbligazioni del valore nominale di 1.000 Euro cadauna.
 Le Obbligazioni sono al portatore, nel taglio minimo, non
 frazionabile, di 1.000 Euro ciascuna. L'emissione obbligazionaria è
 destinata alla gestione accentrata presso la Monte Titoli.
                              ARTICOLO 2.
 PREZZO DI EMISSIONE.
 Le Obbligazioni sono emesse alla pari.
                              ARTICOLO 3.
 GODIMENTO.
 Il prestito obbligazionario ha godimento 31/3/1999.
                              ARTICOLO 4.
 COMPOSIZIONE DEL BASKET "BLUE CHIPS".
 Il Basket "BLUE CHIPS" è costituito dai seguenti sei titoli azionari
 aventi pari peso nel Basket:
 Titolo           Quotazione Borse Valori       Codice Reuters
 VIVENDI                  Parigi                    EAUG.PA
 TELE DANMARK           Copenhagen                  TLD.CO
 HJ HEINZ                New York                   HNZ.N
 SIEMENS                Francoforte                 SIEG.F
 TIM                      Milano                    TIM.MI
 ELF AQUITAINE            Parigi                    ELFP.PA
 I Valori Ufficiali di Chiusura di ciascuna delle azioni componenti il
 Basket sono giornalmente riportati sui principali quotidiani economici
 a diffusione nazionale. Per la sola Telecom Italia Mobile S.p.A. verrà
 rilevato il relativo "prezzo di riferimento".
                              ARTICOLO 5.
 DATE DI RILEVAZIONE DEL BASKET "BLUE CHIPS".
 Al fine di determinare l'eventuale cedola premio (la Maggiorazione sul
 Capitale) di cui al successivo articolo 6, il Basket "BLUE CHIPS"
 verrà rilevato, per ciascuno dei Mercati Ufficiali su cui ogni titolo
 componente il Basket è quotato, come segue:
 - mensilmente il giorno 15 di ciascun mese a partire dal 15/4/1999
 fino al 15/3/2001 inclusi (n. 24 rilevazioni);
 - trimestralmente il giorno 15 a partire dal 15/6/2001 e fino al
 15/3/2002 inclusi (n. 4 rilevazioni);
 - semestralmente i giorni 15/9/2002 e 15/3/2003 (n. 2 rilevazioni);
 - annualmente i giorni 15/3/2004 e 15/3/2005 (n. 2 rilevazioni).
 Nel caso in cui in una delle suddette date non sia disponibile uno dei
 Valori Ufficiali di Chiusura o il Prezzo di Riferimento di uno o più
 dei sei titoli componenti il Basket, verrà preso in esame il primo
 giorno successivo in cui saranno disponibili i valori ufficiali di
 chiusura ed il prezzo di riferimento di tutti i titoli componenti il
 Basket.
                              ARTICOLO 6.
 RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI.
 Le obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione il 31/3/2005
 mediante il rimborso alla pari dell'importo capitale delle
 obbligazioni.
 E' prevista una cedola premio (la Maggiorazione sul Capitale) pagabile
 il 31/3/2005 pari al valore maggiore fra zero e l'importo risultante
 dalla sottoriportata formula:
 VN * 90% * (((1/6 + (VIV2 - VIV1 / VIV1) + 1/6 (TDAN2 - TDAN1 / TDAN1)
 + 1/6 (HJH2 - HJH1 / HJH1) + 1/6 (SIEM2 - SIEM1 / SIEM1) + 1/6 (TIM2 -
 TIM1 / TIM1) + 1/6 (ELF2 - ELF1 / ELF1)))
 dove:
 VIV1, TDAN1, HJH1, SIEM1, TIM1, ELF1 = Valore Ufficiale di Chiusura di
 ciascuno dei titoli componenti il Basket e prezzo di riferimento per
 Telecom Italia Mobile S.p.A. rilevato il giorno 31/3/1999;
 VIV2, TDAN2, HJH2, SIEM2, TIM2, ELF2 = media aritmetica dei Valori
 Ufficiali di Chiusura di ciascuno dei titoli componenti il Basket e
 prezzo di riferimento per Telecom Italia Mobile S.p.A. fissati alle
 date di rilevazione come definite al precedente articolo 5;
 VN = valore nominale delle obbligazioni.
 Le Obbligazioni non possono essere rimborsate se non in conformità con
 quanto previsto nel presente Regolamento.
 La Maggiorazione sul Capitale sarà calcolata dalla Morgan Guaranty
 Trust Company of New York - Londra ("l'Agente per il Calcolo" e con
 tale espressione si farà riferimento anche ad eventuali sostituti
 Agenti per il Calcolo, secondo quanto previsto all'articolo 9 del
 presente Regolamento).
                              ARTICOLO 7.
 EVENTI DI TURBATIVA DEI MERCATI.
 Qualora l'Agente per il Calcolo determini che in coincidenza di una
 qualsiasi delle Date di rilevazione di cui al precedente articolo 5 si
 sia verificato un evento di turbativa del mercato interessato ed in
 particolare la sospensione o la sostanziale limitazione delle
 contrattazioni di una delle azioni prese in esame per il calcolo del
 Basket "BLUE CHIPS" o dei titoli in genere delle Borse Valori
 interessate, la Maggiorazione sul Capitale sarà calcolata utilizzando
 come giorno di determinazione il primo giorno lavorativo utile nel
 quale non sussistano sui mercati eventi di turbativa.
                              ARTICOLO 8.
 EVENTI STRAORDINARI INERENTI LE AZIONI E LE SOCIETA' EMITTENTI LE
 AZIONI.
 Qualora nel corso della vita del prestito di cui al presente
 regolamento si verifichino - relativamente a una o più delle società
 emittenti le Azioni - operazioni sul capitale, fusioni, scissioni,
 procedure di nazionalizzazione o di messa in liquidazione nonché
 eventuali altre operazioni di carattere straordinario di qualsiasi
 tipo che comportino fenomeni di diluizione o di concentrazione delle
 Azioni, verranno adottati dall'Agente per il Calcolo gli opportuni
 correttivi ed aggiustamenti tali da garantire la massima neutralità
 dei suddetti eventi.
                              ARTICOLO 9.
 L'AGENTE PER IL CALCOLO.
 L'Agente per il Calcolo, nello svolgimento delle proprie funzioni,
 avrà una posizione autonoma e non sarà considerato un agente di
 EFIBANCA o degli Obbligazionisti ed il calcolo eseguito dall'Agente
 per il Calcolo per la determinazione della Maggiorazione sul Capitale,
 sarà, salvo il caso di errore materiale, vincolante e definitivo per
 EFIBANCA e per gli Obbligazionisti.
 EFIBANCA e l'Agente per il Calcolo non saranno responsabili per gli
 eventuali errori conseguenti ad una erronea pubblicazione degli indici
 che compongono il Basket "BLUE CHIPS".
 Qualora l'Agente per il Calcolo non sia più in grado di svolgere le
 proprie funzioni, le funzioni dell'Agente per il Calcolo saranno da
 quel momento svolte da finanziaria o da altro Istituto di Credito
 nominato da EFIBANCA.
                              ARTICOLO 10.
 PAGAMENTI.
 Il rimborso del capitale ed il pagamento della Maggiorazione sul
 Capitale saranno effettuate da EFIBANCA.
 Qualora la data di pagamento del capitale e della Maggiorazione sul
 Capitale coincida con un giorno festivo nel luogo di pagamento,
 l'Obbligazionista riceverà il relativo pagamento nel primo giorno
 lavorativo successivo utile nel luogo di pagamento, senza peraltro
 avere diritto agli interessi per tale periodo aggiuntivo.
                              ARTICOLO 11.
 REGIME FISCALE.
 L'eventuale Maggiorazione sul Capitale sarà assoggettata all'imposta
 sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, secondo
 le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 1/4/1996, n. 239 e
 Decreto Legislativo 21/11/1997, n. 461. Ai redditi diversi si
 applicano le disposizioni di cui al citato Decreto Legislativo
 21/11/1997, n. 461 e successivi Decreti modificativi e integrativi.
                              ARTICOLO 12.
 QUOTAZIONE.
 Verrà richiesta la quotazione delle presenti Obbligazioni sul sistema
 Telematico della Borsa Valori Italiana.
                              ARTICOLO 13.
 COMUNICAZIONI E VARIE.
 EFIBANCA darà comunicazione ai sottoscrittori del valore del Basket
 "BLUE CHIPS" sia in sede di conferma della sottoscrizione che in
 occasione dell'eventuale liquidazione della Maggiorazione sul
 Capitale.
 Tutte le eventuali comunicazioni di EFIBANCA agli Obbligazionisti sono
 validamente effettuate mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica Italiana.
 La sottoscrizione comporta la piena accettazione di tutte le
 condizioni del prestito.
 Per qualsiasi controversia fra gli Obbligazionisti e l'EFIBANCA
 l'Autorità Giudiziaria di Roma rimane l'unica competente senza che sia
 ammessa deroga alcuna.