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Telematici
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Regolamenti completi
Codice: IT0001309068
EFIBANCA 1999/2005 INDIC. «BLUE CHIPS»
ARTICOLO 1.
IMPORTO E TITOLI.
Il prestito obbligazionario EFIBANCA 1999/2005 Basket «BLUE
CHIPS»
index bond di nominali Euro 45.000.000 con rimborso del capitale
ancorato all'apprezzamento del Basket "BLUE CHIPS" è costituito
da
obbligazioni del valore nominale di 1.000 Euro cadauna.
Le Obbligazioni sono al portatore, nel taglio minimo, non
frazionabile, di 1.000 Euro ciascuna. L'emissione obbligazionaria
è
destinata alla gestione accentrata presso la Monte Titoli.
ARTICOLO 2.
PREZZO DI EMISSIONE.
Le Obbligazioni sono emesse alla pari.
ARTICOLO 3.
GODIMENTO.
Il prestito obbligazionario ha godimento 31/3/1999.
ARTICOLO 4.
COMPOSIZIONE DEL BASKET "BLUE CHIPS".
Il Basket "BLUE CHIPS" è costituito dai seguenti sei titoli
azionari
aventi pari peso nel Basket:
Titolo
Quotazione Borse Valori Codice Reuters
VIVENDI
Parigi
EAUG.PA
TELE DANMARK
Copenhagen
TLD.CO
HJ HEINZ
New York
HNZ.N
SIEMENS
Francoforte
SIEG.F
TIM
Milano
TIM.MI
ELF AQUITAINE
Parigi
ELFP.PA
I Valori Ufficiali di Chiusura di ciascuna delle azioni componenti
il
Basket sono giornalmente riportati sui principali quotidiani economici
a diffusione nazionale. Per la sola Telecom Italia Mobile S.p.A.
verrà
rilevato il relativo "prezzo di riferimento".
ARTICOLO 5.
DATE DI RILEVAZIONE DEL BASKET "BLUE CHIPS".
Al fine di determinare l'eventuale cedola premio (la Maggiorazione
sul
Capitale) di cui al successivo articolo 6, il Basket "BLUE CHIPS"
verrà rilevato, per ciascuno dei Mercati Ufficiali su cui
ogni titolo
componente il Basket è quotato, come segue:
- mensilmente il giorno 15 di ciascun mese a partire dal 15/4/1999
fino al 15/3/2001 inclusi (n. 24 rilevazioni);
- trimestralmente il giorno 15 a partire dal 15/6/2001 e fino al
15/3/2002 inclusi (n. 4 rilevazioni);
- semestralmente i giorni 15/9/2002 e 15/3/2003 (n. 2 rilevazioni);
- annualmente i giorni 15/3/2004 e 15/3/2005 (n. 2 rilevazioni).
Nel caso in cui in una delle suddette date non sia disponibile uno
dei
Valori Ufficiali di Chiusura o il Prezzo di Riferimento di uno o
più
dei sei titoli componenti il Basket, verrà preso in esame
il primo
giorno successivo in cui saranno disponibili i valori ufficiali di
chiusura ed il prezzo di riferimento di tutti i titoli componenti
il
Basket.
ARTICOLO 6.
RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI.
Le obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione il 31/3/2005
mediante il rimborso alla pari dell'importo capitale delle
obbligazioni.
E' prevista una cedola premio (la Maggiorazione sul Capitale) pagabile
il 31/3/2005 pari al valore maggiore fra zero e l'importo risultante
dalla sottoriportata formula:
VN * 90% * (((1/6 + (VIV2 - VIV1 / VIV1) + 1/6 (TDAN2 - TDAN1 / TDAN1)
+ 1/6 (HJH2 - HJH1 / HJH1) + 1/6 (SIEM2 - SIEM1 / SIEM1) + 1/6 (TIM2
-
TIM1 / TIM1) + 1/6 (ELF2 - ELF1 / ELF1)))
dove:
VIV1, TDAN1, HJH1, SIEM1, TIM1, ELF1 = Valore Ufficiale di Chiusura
di
ciascuno dei titoli componenti il Basket e prezzo di riferimento
per
Telecom Italia Mobile S.p.A. rilevato il giorno 31/3/1999;
VIV2, TDAN2, HJH2, SIEM2, TIM2, ELF2 = media aritmetica dei Valori
Ufficiali di Chiusura di ciascuno dei titoli componenti il Basket
e
prezzo di riferimento per Telecom Italia Mobile S.p.A. fissati alle
date di rilevazione come definite al precedente articolo 5;
VN = valore nominale delle obbligazioni.
Le Obbligazioni non possono essere rimborsate se non in conformità
con
quanto previsto nel presente Regolamento.
La Maggiorazione sul Capitale sarà calcolata dalla Morgan
Guaranty
Trust Company of New York - Londra ("l'Agente per il Calcolo" e con
tale espressione si farà riferimento anche ad eventuali sostituti
Agenti per il Calcolo, secondo quanto previsto all'articolo 9 del
presente Regolamento).
ARTICOLO 7.
EVENTI DI TURBATIVA DEI MERCATI.
Qualora l'Agente per il Calcolo determini che in coincidenza di una
qualsiasi delle Date di rilevazione di cui al precedente articolo
5 si
sia verificato un evento di turbativa del mercato interessato ed
in
particolare la sospensione o la sostanziale limitazione delle
contrattazioni di una delle azioni prese in esame per il calcolo
del
Basket "BLUE CHIPS" o dei titoli in genere delle Borse Valori
interessate, la Maggiorazione sul Capitale sarà calcolata
utilizzando
come giorno di determinazione il primo giorno lavorativo utile nel
quale non sussistano sui mercati eventi di turbativa.
ARTICOLO 8.
EVENTI STRAORDINARI INERENTI LE AZIONI E LE SOCIETA' EMITTENTI LE
AZIONI.
Qualora nel corso della vita del prestito di cui al presente
regolamento si verifichino - relativamente a una o più delle
società
emittenti le Azioni - operazioni sul capitale, fusioni, scissioni,
procedure di nazionalizzazione o di messa in liquidazione nonché
eventuali altre operazioni di carattere straordinario di qualsiasi
tipo che comportino fenomeni di diluizione o di concentrazione delle
Azioni, verranno adottati dall'Agente per il Calcolo gli opportuni
correttivi ed aggiustamenti tali da garantire la massima neutralità
dei suddetti eventi.
ARTICOLO 9.
L'AGENTE PER IL CALCOLO.
L'Agente per il Calcolo, nello svolgimento delle proprie funzioni,
avrà una posizione autonoma e non sarà considerato
un agente di
EFIBANCA o degli Obbligazionisti ed il calcolo eseguito dall'Agente
per il Calcolo per la determinazione della Maggiorazione sul Capitale,
sarà, salvo il caso di errore materiale, vincolante e definitivo
per
EFIBANCA e per gli Obbligazionisti.
EFIBANCA e l'Agente per il Calcolo non saranno responsabili per gli
eventuali errori conseguenti ad una erronea pubblicazione degli indici
che compongono il Basket "BLUE CHIPS".
Qualora l'Agente per il Calcolo non sia più in grado di svolgere
le
proprie funzioni, le funzioni dell'Agente per il Calcolo saranno
da
quel momento svolte da finanziaria o da altro Istituto di Credito
nominato da EFIBANCA.
ARTICOLO 10.
PAGAMENTI.
Il rimborso del capitale ed il pagamento della Maggiorazione sul
Capitale saranno effettuate da EFIBANCA.
Qualora la data di pagamento del capitale e della Maggiorazione sul
Capitale coincida con un giorno festivo nel luogo di pagamento,
l'Obbligazionista riceverà il relativo pagamento nel primo
giorno
lavorativo successivo utile nel luogo di pagamento, senza peraltro
avere diritto agli interessi per tale periodo aggiuntivo.
ARTICOLO 11.
REGIME FISCALE.
L'eventuale Maggiorazione sul Capitale sarà assoggettata all'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, secondo
le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 1/4/1996, n. 239
e
Decreto Legislativo 21/11/1997, n. 461. Ai redditi diversi si
applicano le disposizioni di cui al citato Decreto Legislativo
21/11/1997, n. 461 e successivi Decreti modificativi e integrativi.
ARTICOLO 12.
QUOTAZIONE.
Verrà richiesta la quotazione delle presenti Obbligazioni
sul sistema
Telematico della Borsa Valori Italiana.
ARTICOLO 13.
COMUNICAZIONI E VARIE.
EFIBANCA darà comunicazione ai sottoscrittori del valore del
Basket
"BLUE CHIPS" sia in sede di conferma della sottoscrizione che in
occasione dell'eventuale liquidazione della Maggiorazione sul
Capitale.
Tutte le eventuali comunicazioni di EFIBANCA agli Obbligazionisti
sono
validamente effettuate mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
La sottoscrizione comporta la piena accettazione di tutte le
condizioni del prestito.
Per qualsiasi controversia fra gli Obbligazionisti e l'EFIBANCA
l'Autorità Giudiziaria di Roma rimane l'unica competente senza
che sia
ammessa deroga alcuna.