Brambilla & C. - Servizi Telematici
http://www.brambillatitoli.it
Regolamenti completi

Codice: IT0001365391   BANCA NAZ. LAVORO 99/05 INDIC. «FAR EAST»         


                              ARTICOLO 1.
 IMPORTO, TAGLI E TITOLI.
 Il prestito obbligazionario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. "Far
 East 1999/2005" di valore nominale Euro 41.493.000 è costituito da n.
 41.493 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna.
 I titoli sono accentrati presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di
 dematerializzazione.
                              ARTICOLO 2.
 PREZZO E DATA DI EMISSIONE.
 I titoli sono emessi alla pari (100/100) al prezzo di Euro 1.000 per
 ogni obbligazione di pari valore nominale il 9 luglio 1999.
                              ARTICOLO 3.
 DURATA.
 La durata del prestito va dal 9 luglio 1999 all'11 luglio 2005.
                              ARTICOLO 4.
 GODIMENTO.
 Il prestito ha godimento dal 9 luglio 1999.
                              ARTICOLO 5.
 RIMBORSO.
 Le obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione l'11 luglio
 2005 alla pari. Le obbligazioni sono fruttifere di interessi
 posticipati, pagabili alla data di rimborso, pari al più alto valore
 tra:
 - una cedola minima garantita del 12% lordo del valore nominale delle
 obbligazioni;
 - la somma dei seguenti valori:
 1. il maggior importo lordo tra il 2% del valore nominale delle
 obbligazioni e l'80% della performance mediata del basket di
 riferimento ("Basket") nel primo biennio;
 2. il maggior importo lordo tra il 4% del valore nominale delle
 obbligazioni e l'80% della performance mediata del Basket nel secondo
 biennio;
 3. il maggior importo lordo tra il 6% del valore nominale delle
 obbligazioni e l'80% della performance mediata del Basket nel terzo
 biennio.
 Tale somma è calcolata secondo la seguente formula:
               VR = VN - VN * (ced(1) + ced(2) + ced(3))
 dove, per J che va da 1 a 3:
 ced(J) = max (K(J); 80% ((70% * (NavJ / NJ) + 15% * (HSavJ / HSJ) +
 15% * (AOavJ / AOJ) - 1))
 dove:
 VR = valore di rimborso;
 VN = valore nominale delle obbligazioni;
 K1 = 2%;
 K2 = 4%;
 K3 = 6%;
 N1, HS1 e AO1 = sono rispettivamente i valori di chiusura degli Indici
 di Riferimento alla Data di Rilevazione del 9 luglio 1999 ("Valori
 Iniziali del primo biennio");
 N2, HS2 E AO2 = sono rispettivamente i valori di chiusura degli Indici
 di Riferimento alla Data di Rilevazione del 15 luglio 2001 ("Valori
 Iniziali del secondo biennio");
 N3, HS3 e AO3 = sono rispettivamente i valori di chiusura degli Indici
 di Riferimento alla Data di Rilevazione del 15 luglio 2003 ("Valori
 iniziali del terzo biennio");
 Nav1, HSav1, AOav1 = sono rispettivamente le medie aritmetiche dei
 valori di chiusura degli Indici di Riferimento rilevati nelle seguenti
 19 Date di Rilevazione: il 15 di ogni mese dal 15/8/1999 fino al
 15/1/2001 incluso, con un'ulteriore osservazione il 15/7/2001;
 Nav2, HSav2 e AOav2 =  sono rispettivamente le medie aritmetiche dei
 valori di chiusura degli Indici di Riferimento rilevati nelle seguenti
 19 Date di Rilevazione: il 15 di ogni mese dal 15/8/2001 fino al
 15/1/2003 incluso, con un'ulteriore osservazione il 15/7/2003;
 Nav3, HSav3 e AOav3 = sono rispettivamente le medie aritmetiche dei
 valori di chiusura degli Indici di Riferimento rilevati nelle seguenti
 19 Date di Rilevazione: il 15 di ogni mese dal 15/8/2003 fino al
 15/1/2005 incluso, con un'ulteriore osservazione il 27/6/2005.
 Il "Basket" è costituito dai seguenti indici ("Indici di
 Riferimento"):
 Nikkei 225, pubblicato alla pagina N225 del circuito Reuters con peso
 del 70%;
 Hang Seng Index, pubblicato alla pagina HSI del circuito Reuters con
 peso pari al 15%.
 All Ordinaries Index (Indice della Borsa Australiana) pubblicato alla
 pagina .AORD del circuito Reuters con peso pari al 15%.
 Si intendono "Valori di Riferimento" i valori di chiusura degli Indici
 di Riferimento alle Date di Rilevazione sopra indicate e le eventuali
 correzioni dei Valori di Riferimento, rilevate e pubblicate con le
 stesse modalità entro trenta giorni dalla originaria Data di
 Rilevazione.
 Il calcolo dei Valori di Riferimento pubblicati sul circuito Reuters è
 effettuato dalle società Sponsor dei rispettivi Indici di Riferimento:
 la Banca Nazionale del Lavoro non è responsabile di eventuali errori
 ed omissioni nel calcolo di tali Valori di Riferimento ed eventuali
 correzioni.
 Qualora la Data di Rilevazione di un Valore di Riferimento coincida
 con un giorno non lavorativo sarà considerato Valore di Riferimento il
 valore del relativo Indice di Riferimento del primo giorno lavorativo
 successivo, fatto salvo quanto stabilito agli artt. 6 e 7 del presente
 regolamento.
                              ARTICOLO 6.
 EVENTI DI TURBATIVA DELLE BORSE DI RIFERIMENTO.
 Si intendono "Borse di Riferimento" le Borse sulle quali sono quotati
 gli Indici di Riferimento e le Borse sulle quali sono scambiati
 contratti futures o di opzione legati agli Indici di Riferimento.
 Qualora, a ragionevole giudizio della Banca Nazionale del Lavoro
 S.p.A. ("l'Agente di Calcolo") si verifichi in occasione di una Data
 di Rilevazione uno o più dei seguenti eventi di turbativa su una delle
 Borse di Riferimento:
 a) la sospensione o una consistente limitazione degli scambi di titoli
 che costituiscono almeno il 20% dell'Indice di Riferimento quotato su
 tale Borsa di Riferimento;
 b) una sospensione o limitazione degli scambi di contratti futures o
 di opzione legati a tale Indice di Riferimento
 sarà considerato Valore di Riferimento il valore di tale Indice di
 Riferimento del primo giorno lavorativo immediatamente successivo al
 cessare dell'evento di turbativa.
 Qualora l'evento di turbativa dovesse protrarsi per ciascuno dei 5
 giorni lavorativi successivi alla originaria Data di Rilevazione, il
 Valore di Riferimento sarà calcolato dall'Agente di Calcolo in tale
 quinto giorno lavorativo, nonostante il sussistere dell'evento di
 turbativa, in base alla formula o al metodo di calcolo utilizzato per
 calcolare il relativo Indice di Riferimento prima dell'inizio
 dell'evento di turbativa ed utilizzando, per ciascuna delle azioni
 comprese in tale Indice di Riferimento i prezzi di mercato ovvero, in
 caso di sospensione o consistente limitazione delle negoziazioni di
 titoli ricompresi in tale Indice di Riferimento, i prezzi che, secondo
 una stima in buona fede da parte dell'Agente di Calcolo, si sarebbero
 determinati in assenza del verificarsi dell'evento di turbativa.
                              ARTICOLO 7.
 EVENTI DI TURBATIVA DELL'INDICE DI RIFERIMENTO.
 Qualora in occasione di una Data di Rilevazione non sia pubblicato un
 Valore di Riferimento, ovvero la formula e il metodo di calcolo di uno
 degli Indici di Riferimento abbiano subito, a ragionevole giudizio
 dell'Agente di Calcolo, modifiche sostanziali, l'Agente di Calcolo
 provvederà direttamente a calcolare tale Valore di Riferimento
 utilizzando la formula e il metodo di calcolo del relativo Indice di
 Riferimento in vigore immediatamente prima della mancata pubblicazione
 o dell'intervenuta modifica.
                              ARTICOLO 8.
 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELL'AGENTE DI CALCOLO.
 Nell'ipotesi di quotazione del presente prestito, l'Agente di Calcolo
 si impegna a comunicare alla Borsa Italiana S.p.A. i Valori di
 Riferimento calcolati ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7.
                              ARTICOLO 9.
 QUOTAZIONE.
 Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere
 l'ammissione a quotazione del presente prestito sul Mercato Telematico
 delle Obbligazioni e Titoli di Stato (MOT).
                              ARTICOLO 10.
 SERVIZIO DEL PRESTITO.
 Le obbligazioni saranno rimborsate tramite la Monte Titoli S.p.A..
 Qualora la data di rimborso coincida con un giorno non lavorativo le
 obbligazioni saranno rimborsate il giorno lavorativo immediatamente
 successivo senza che ciò dia luogo ad alcuna maggiorazione degli
 interessi.
                              ARTICOLO 11.
 TERMINI DI PRESCRIZIONE.
 I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne
 gli interessi, decorsi cinque anni e, per quanto concerne il capitale,
 decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute
 rimborsabili.
                              ARTICOLO 12.
 REGIME FISCALE.
 Sono a carico dell'obbligazionista le imposte e tasse che per legge
 colpiscano le obbligazioni e/o i relativi interessi ed altri proventi.
 Redditi di capitale: gli interessi ed altri proventi delle
 obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui
 redditi nella misura del 12,50%, ove dovuta ai sensi del D.Lgs. n.
 259/96 e successive integrazioni e modificazioni.
 Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze diverse da quelle
 conseguite nell'esercizio delle imprese commerciali realizzate
 mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli, sono
 soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
 l'aliquota del 12,50% ai sensi del D.Lgs. n. 461/97 e successive
 integrazioni e modificazioni.
 Imposta sulle successioni e donazioni: le presenti obbligazioni sono
 assoggettate all'imposta sulle successioni e donazioni ai sensi del
 D.Lgs. n. 346/90 e successive integrazioni e modificazioni.
                              ARTICOLO 13.
 VARIE.
 Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti saranno validamente
 effettuate, salvo diversa disposizione di legge, mediante avviso da
 pubblicare su un quotidiano a diffusione nazionale o sulla Gazzetta
 Ufficiale. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza
 e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
 Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi.