Brambilla & C. - Servizi
Telematici
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Regolamenti completi
Codice: IT0001365391
BANCA NAZ. LAVORO 99/05 INDIC. «FAR EAST»
ARTICOLO 1.
IMPORTO, TAGLI E TITOLI.
Il prestito obbligazionario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. "Far
East 1999/2005" di valore nominale Euro 41.493.000 è costituito
da n.
41.493 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna.
I titoli sono accentrati presso la Monte Titoli S.p.A. in regime
di
dematerializzazione.
ARTICOLO 2.
PREZZO E DATA DI EMISSIONE.
I titoli sono emessi alla pari (100/100) al prezzo di Euro 1.000
per
ogni obbligazione di pari valore nominale il 9 luglio 1999.
ARTICOLO 3.
DURATA.
La durata del prestito va dal 9 luglio 1999 all'11 luglio 2005.
ARTICOLO 4.
GODIMENTO.
Il prestito ha godimento dal 9 luglio 1999.
ARTICOLO 5.
RIMBORSO.
Le obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione l'11 luglio
2005 alla pari. Le obbligazioni sono fruttifere di interessi
posticipati, pagabili alla data di rimborso, pari al più alto
valore
tra:
- una cedola minima garantita del 12% lordo del valore nominale delle
obbligazioni;
- la somma dei seguenti valori:
1. il maggior importo lordo tra il 2% del valore nominale delle
obbligazioni e l'80% della performance mediata del basket di
riferimento ("Basket") nel primo biennio;
2. il maggior importo lordo tra il 4% del valore nominale delle
obbligazioni e l'80% della performance mediata del Basket nel secondo
biennio;
3. il maggior importo lordo tra il 6% del valore nominale delle
obbligazioni e l'80% della performance mediata del Basket nel terzo
biennio.
Tale somma è calcolata secondo la seguente formula:
VR = VN - VN * (ced(1) + ced(2) + ced(3))
dove, per J che va da 1 a 3:
ced(J) = max (K(J); 80% ((70% * (NavJ / NJ) + 15% * (HSavJ / HSJ)
+
15% * (AOavJ / AOJ) - 1))
dove:
VR = valore di rimborso;
VN = valore nominale delle obbligazioni;
K1 = 2%;
K2 = 4%;
K3 = 6%;
N1, HS1 e AO1 = sono rispettivamente i valori di chiusura degli Indici
di Riferimento alla Data di Rilevazione del 9 luglio 1999 ("Valori
Iniziali del primo biennio");
N2, HS2 E AO2 = sono rispettivamente i valori di chiusura degli Indici
di Riferimento alla Data di Rilevazione del 15 luglio 2001 ("Valori
Iniziali del secondo biennio");
N3, HS3 e AO3 = sono rispettivamente i valori di chiusura degli Indici
di Riferimento alla Data di Rilevazione del 15 luglio 2003 ("Valori
iniziali del terzo biennio");
Nav1, HSav1, AOav1 = sono rispettivamente le medie aritmetiche dei
valori di chiusura degli Indici di Riferimento rilevati nelle seguenti
19 Date di Rilevazione: il 15 di ogni mese dal 15/8/1999 fino al
15/1/2001 incluso, con un'ulteriore osservazione il 15/7/2001;
Nav2, HSav2 e AOav2 = sono rispettivamente le medie aritmetiche
dei
valori di chiusura degli Indici di Riferimento rilevati nelle seguenti
19 Date di Rilevazione: il 15 di ogni mese dal 15/8/2001 fino al
15/1/2003 incluso, con un'ulteriore osservazione il 15/7/2003;
Nav3, HSav3 e AOav3 = sono rispettivamente le medie aritmetiche dei
valori di chiusura degli Indici di Riferimento rilevati nelle seguenti
19 Date di Rilevazione: il 15 di ogni mese dal 15/8/2003 fino al
15/1/2005 incluso, con un'ulteriore osservazione il 27/6/2005.
Il "Basket" è costituito dai seguenti indici ("Indici di
Riferimento"):
Nikkei 225, pubblicato alla pagina N225 del circuito Reuters con
peso
del 70%;
Hang Seng Index, pubblicato alla pagina HSI del circuito Reuters
con
peso pari al 15%.
All Ordinaries Index (Indice della Borsa Australiana) pubblicato
alla
pagina .AORD del circuito Reuters con peso pari al 15%.
Si intendono "Valori di Riferimento" i valori di chiusura degli Indici
di Riferimento alle Date di Rilevazione sopra indicate e le eventuali
correzioni dei Valori di Riferimento, rilevate e pubblicate con le
stesse modalità entro trenta giorni dalla originaria Data
di
Rilevazione.
Il calcolo dei Valori di Riferimento pubblicati sul circuito Reuters
è
effettuato dalle società Sponsor dei rispettivi Indici di
Riferimento:
la Banca Nazionale del Lavoro non è responsabile di eventuali
errori
ed omissioni nel calcolo di tali Valori di Riferimento ed eventuali
correzioni.
Qualora la Data di Rilevazione di un Valore di Riferimento coincida
con un giorno non lavorativo sarà considerato Valore di Riferimento
il
valore del relativo Indice di Riferimento del primo giorno lavorativo
successivo, fatto salvo quanto stabilito agli artt. 6 e 7 del presente
regolamento.
ARTICOLO 6.
EVENTI DI TURBATIVA DELLE BORSE DI RIFERIMENTO.
Si intendono "Borse di Riferimento" le Borse sulle quali sono quotati
gli Indici di Riferimento e le Borse sulle quali sono scambiati
contratti futures o di opzione legati agli Indici di Riferimento.
Qualora, a ragionevole giudizio della Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A. ("l'Agente di Calcolo") si verifichi in occasione di una Data
di Rilevazione uno o più dei seguenti eventi di turbativa
su una delle
Borse di Riferimento:
a) la sospensione o una consistente limitazione degli scambi di titoli
che costituiscono almeno il 20% dell'Indice di Riferimento quotato
su
tale Borsa di Riferimento;
b) una sospensione o limitazione degli scambi di contratti futures
o
di opzione legati a tale Indice di Riferimento
sarà considerato Valore di Riferimento il valore di tale Indice
di
Riferimento del primo giorno lavorativo immediatamente successivo
al
cessare dell'evento di turbativa.
Qualora l'evento di turbativa dovesse protrarsi per ciascuno dei
5
giorni lavorativi successivi alla originaria Data di Rilevazione,
il
Valore di Riferimento sarà calcolato dall'Agente di Calcolo
in tale
quinto giorno lavorativo, nonostante il sussistere dell'evento di
turbativa, in base alla formula o al metodo di calcolo utilizzato
per
calcolare il relativo Indice di Riferimento prima dell'inizio
dell'evento di turbativa ed utilizzando, per ciascuna delle azioni
comprese in tale Indice di Riferimento i prezzi di mercato ovvero,
in
caso di sospensione o consistente limitazione delle negoziazioni
di
titoli ricompresi in tale Indice di Riferimento, i prezzi che, secondo
una stima in buona fede da parte dell'Agente di Calcolo, si sarebbero
determinati in assenza del verificarsi dell'evento di turbativa.
ARTICOLO 7.
EVENTI DI TURBATIVA DELL'INDICE DI RIFERIMENTO.
Qualora in occasione di una Data di Rilevazione non sia pubblicato
un
Valore di Riferimento, ovvero la formula e il metodo di calcolo di
uno
degli Indici di Riferimento abbiano subito, a ragionevole giudizio
dell'Agente di Calcolo, modifiche sostanziali, l'Agente di Calcolo
provvederà direttamente a calcolare tale Valore di Riferimento
utilizzando la formula e il metodo di calcolo del relativo Indice
di
Riferimento in vigore immediatamente prima della mancata pubblicazione
o dell'intervenuta modifica.
ARTICOLO 8.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELL'AGENTE DI CALCOLO.
Nell'ipotesi di quotazione del presente prestito, l'Agente di Calcolo
si impegna a comunicare alla Borsa Italiana S.p.A. i Valori di
Riferimento calcolati ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7.
ARTICOLO 9.
QUOTAZIONE.
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. si riserva la facoltà di
richiedere
l'ammissione a quotazione del presente prestito sul Mercato Telematico
delle Obbligazioni e Titoli di Stato (MOT).
ARTICOLO 10.
SERVIZIO DEL PRESTITO.
Le obbligazioni saranno rimborsate tramite la Monte Titoli S.p.A..
Qualora la data di rimborso coincida con un giorno non lavorativo
le
obbligazioni saranno rimborsate il giorno lavorativo immediatamente
successivo senza che ciò dia luogo ad alcuna maggiorazione
degli
interessi.
ARTICOLO 11.
TERMINI DI PRESCRIZIONE.
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne
gli interessi, decorsi cinque anni e, per quanto concerne il capitale,
decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute
rimborsabili.
ARTICOLO 12.
REGIME FISCALE.
Sono a carico dell'obbligazionista le imposte e tasse che per legge
colpiscano le obbligazioni e/o i relativi interessi ed altri proventi.
Redditi di capitale: gli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte
sui
redditi nella misura del 12,50%, ove dovuta ai sensi del D.Lgs. n.
259/96 e successive integrazioni e modificazioni.
Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze diverse da quelle
conseguite nell'esercizio delle imprese commerciali realizzate
mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli, sono
soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 12,50% ai sensi del D.Lgs. n. 461/97 e successive
integrazioni e modificazioni.
Imposta sulle successioni e donazioni: le presenti obbligazioni sono
assoggettate all'imposta sulle successioni e donazioni ai sensi del
D.Lgs. n. 346/90 e successive integrazioni e modificazioni.
ARTICOLO 13.
VARIE.
Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti saranno validamente
effettuate, salvo diversa disposizione di legge, mediante avviso
da
pubblicare su un quotidiano a diffusione nazionale o sulla Gazzetta
Ufficiale. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza
e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.