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Regolamenti completi

 Codice: IT0001447314   BANCA LEASING-ITALEASE 2000/2005 A38 «INTERNET»   

                              ARTICOLO 1.
 IMPORTO E TITOLI.
 Il "Prestito Obbligazionario 2000/2005 Banca per il Leasing - Italease
 S.p.A. Ordinario a Tasso Variabile Serie A38", emesso dalla Banca per
 il Leasing - Italease S.p.A. (l'"Emittente") nell'ambito dell'attività
 di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, è di un importo
 massimo di euro 250 milioni ed è costituito da un massimo di 250.000
 obbligazioni al portatore del valore nominale di euro 1.000 ciascuna
 in taglio non frazionabile.
 I titoli sono emessi esclusivamente al portatore.
 Alla data di emissione l'Emittente provvederà all'accentramento in
 regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A..
                              ARTICOLO 2.
 PREZZO DI EMISSIONE.
 Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 1.000
 per ogni obbligazione di euro 1.000 di valore nominale.
                              ARTICOLO 3.
 DURATA E SCADENZA.
 Il prestito, emesso il 7 aprile 2000, ha durata di 5 anni e sarà
 integralmente rimborsato il 7 aprile 2005, salvo quanto previsto al
 successivo art. 7 del presente regolamento.
                              ARTICOLO 4.
 GODIMENTO.
 Il prestito ha godimento dal 7 aprile 2000.
                              ARTICOLO 5.
 INTERESSI.
 Le obbligazioni frutteranno il 7 aprile 2005 per ogni taglio minimo di
 Nominali 1.000 Euro interessi pari al 100% dell'apprezzamento puntuale
 di un paniere costituito da 15 azioni ordinarie internazionali
 appartenenti al comparto "INTERNET", salvo quanto detto in punto
 rimborso anticipato.
 Il paniere avrà la seguente composizione:
 - 15 azioni   TERRA NETWORK
 - 20 azioni   INFINEON TECH
 - 10 azioni   EQUANT
 - 1 azione    TISCALI
 - 250 azioni  TIM
 - 120 azioni  SEAT PG
 - 12 azioni   ST MICROELECTRONICS
 - 8 azioni    BIPOP-CARIRE
 - 30 azioni   SONERA CORP
 - 40 azioni   NOKIA
 - 5 azioni    CANAL PLUS
 - 50 azioni   MEDIASET
 - 20 azioni   VIVENDI
 - 2 azioni    MOBILCOM
 - 6 azioni    ASM LITOGRAPHY.
 In nessun caso detto importo potrà essere negativo. Gli interessi
 saranno calcolati in base alla seguente formula:
    I = 1.000 Euro * MAX ((0%; 100% (Basket1 - Basket0 / Basket0)))
 dove:
 - "I" è l'interesse lordo a scadenza;
 - Basket0 (di seguito denominato Valore Iniziale) è il valore del
 Paniere come rilevato nel giorno 7 aprile 2000, calcolato in base:
 1) al PREZZO MEDIO PONDERATO PER I VOLUMI (VOLUME WEIGHTED AVERAGE
 PRICE), determinato dalla Borsa di Parigi per le azioni EQUANT, ST
 MICROELECTRONICS, CANAL PLUS e VIVENDI, come al momento rilevabili
 sotto la dicitura VWAP rispettivamente alle pagine REUTERS EQUT.PA,
 STM.PA, CNLP.PA e EAUG.PA;
 2) al PREZZO MEDIO PONDERATO PER I VOLUMI (VOLUME WEIGHTED AVERAGE
 PRICE), determinato dalla Borsa di Francoforte (XETRA) per le azioni
 INFINEON e MOBILCOM, come al momento rilevabili sotto la dicitura VWAP
 rispettivamente alle pagine REUTERS IFXGn.DE e MOBG.DE;
 3) al PREZZO MEDIO PONDERATO PER I VOLUMI (VOLUME WEIGHTED AVERAGE
 PRICE), determinato dalla Borsa di Amsterdam per l'azione ASM
 LITOGRAPHY, come al momento rilevabile sotto la dicitura VWAP alla
 pagina REUTERS ASML.AS;
 4) al PREZZO UFFICIALE, determinato dalla Borsa di Madrid per l'azione
 TERRA NETWORK, come al momento rilevabile sotto la dicitura OFF.CLOSE
 alla pagina REUTERS TRR.MC;
 5) al PREZZO UFFICIALE, così come determinato dalla Borsa Italiana
 S.p.A. per le azioni TISCALI, TIM, SEAT PG, BIPOP-CARIRE e MEDIASET
 come al momento rilevabile sotto la dicitura OFFC.CLS rispettivamente
 alle pagine REUTERS TIS.MI, TIM.MI, SPG.MI, PBSI.MI e MS.MI;
 6) al PREZZO UFFICIALE, così come determinato dalla Borsa di Helsinki
 per le azioni SONERA CORP e NOKIA come al momento rilevabile sotto la
 dicitura OfcPrc rispettivamente alle pagine REUTERS SRA1V.HE e
 NOK1V.HE;
 - Basket1 è il valore del Paniere come rilevato nel giorno 31 marzo
 2005, calcolato in base ai Prezzi sopra specificati.
 L'eventuale apprezzamento percentuale del Paniere verrà poi
 arrotondato allo 0,01% più vicino per eccesso o per difetto.
 Ai fini del presente regolamento ciascuno dei seguenti mercati: Borsa
 Italiana (MTA), Bolsa de Madrid, Paris Bourse, Borsa di Francoforte
 (XETRA), Helsinki Exchangeed Amsterdam Stock Exchange è definito
 "Borsa" e ciascun titolo azionario contenuto nel Paniere sopra
 menzionato è definito "Azione".
 I mercati di riferimento per la negoziazione di strumenti derivati
 relativi alle Borse citate sono rispettivamente: l'IDEM (Borsa di
 Milano), il MEFF RENTA VARIABLE (Borsa di Madrid), il MATIF (Borsa di
 Parigi), l'EUREX-DTB (Borsa di Francoforte), l'AEX EUROPE (Borsa di
 Amsterdam) e HELSINKI EXCHANGE (Borsa di Helsinki).
 Qualora le date di rilevazione del Valore Iniziale o del Valore Finale
 dovessero cadere in un giorno di chiusura di una delle Borse, incluso
 il caso di giorno non lavorativo, la rilevazione di tali valori verrà
 effettuata il primo giorno di scambi aperti (fatto salvo il
 verificarsi di Eventi di Turbativa) su tutte le Borse citate ed i
 relativi mercati di riferimento, diverso da un giorno in cui gli
 scambi chiudano anticipatamente rispetto al regolare orario di
 contrattazione.
 Qualora, ad una delle date di rilevazione determinanti per la
 fissazione del Valore Iniziale o del Valore Finale, a ragionevole
 discrezione dell'Agente di Calcolo, si verifichi - in relazione ad una
 delle Azioni o a contratti derivati (futures ed opzioni) relativi ad
 una delle Azioni - una sospensione e/o una sostanziale limitazione
 degli scambi (Evento di Turbativa), o comunque per qualsiasi motivo
 non sia possibile rilevare a seconda dei casi un Prezzo
 Ufficiale/Prezzo Medio Ponderato per i Volumi, gli Interessi verranno
 calcolati con riferimento al Prezzo Ufficiale/Prezzo Medio Ponderato
 per i Volumi dell'Azione relativo al primo giorno successivo alla
 cessazione degli Eventi di Turbativa verificatisi. Nel caso in cui si
 dovesse verificare un Evento di Turbativa in ciascuno dei cinque
 giorni lavorativi successivi alle date di rilevazione determinanti per
 la fissazione del Valore Iniziale o del Valore Finale, tale quinto
 giorno verrà considerato il giorno utile per la rilevazione del Prezzo
 Ufficiale/Prezzo Medio Ponderato per i Volumi dell'Azione nonostante
 il perdurare degli Eventi di Turbativa. L'Agente di Calcolo procederà
 comunque a propria ragionevole discrezione ed in conformità con la
 prevalente prassi di mercato, alla determinazione di un Prezzo, da
 valere a seconda dei casi quale Prezzo Ufficiale/Prezzo Medio
 Ponderato per i Volumi per l'Azione oggetto della Turbativa, ai fini
 del presente Regolamento.
 L'eventuale verificarsi di un Evento di Turbativa e lo spostamento
 delle date di rilevazione rispetto a quanto originariamente previsto,
 così come l'eventuale determinazione autonoma da parte dell'Agente di
 Calcolo del Prezzo Ufficiale/Prezzo Medio Ponderato per i Volumi di
 una delle Azioni verrà comunque reso noto dall'Emittente, mediante
 pubblicazione su un quotidiano economico a diffusione nazionale e
 comunicato alla Borsa Italiana S.p.A..
 Qualora nel corso della vita del prestito obbligazionario si
 verifichino - relativamente a una o più delle società emittenti le
 Azioni - operazioni sul capitale, fusioni, scissioni o di messa in
 liquidazione, nonché altre eventuali operazioni di carattere
 straordinario o comunque eventi di qualsiasi tipo che comportino
 fenomeni di diluizione o di concentrazione delle Azioni ovvero del
 loro valore teorico, verranno applicati dall'Agente di Calcolo, caso
 per caso, gli opportuni correttivi, aggiustamenti, o modifiche tali da
 garantire - ai fini del pagamento degli Interessi - la massima
 neutralità dei suddetti eventi. Tali rettifiche verranno applicate
 dall'Agente per il Calcolo in conformità alla prevalente prassi di
 mercato e saranno informate a metodologie di generale accettazione.
 Dei suddetti correttivi, l'emittente darà pronta comunicazione agli
 obbligazionisti.
                              ARTICOLO 6.
 RIMBORSO.
 Il rimborso verrà effettuato, alla pari e senza alcuna deduzione per
 spese, e al netto delle imposte di cui al successivo art. 10 comma 1,
 ove applicabili, integralmente in unica soluzione il 7 aprile 2005
 salvo quanto previsto al successivo art. 7 del presente regolamento.
 Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data del loro
 previsto rimborso.
                              ARTICOLO 7.
 RIMBORSO ANTICIPATO.
 Le obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente, solo su
 iniziativa dell'Emittente, il 7 aprile 2003 od il 7 aprile 2004 nel
 caso in cui lo ritenga opportuno in relazione alle condizioni di
 mercato.
 Il rimborso anticipato avverrà alla pari e senza alcuna deduzione per
 spese e comunque con un preavviso minimo di 15 giorni.
 Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data del loro
 rimborso anticipato.
 In caso di esercizio di tale facoltà da parte del'Emittente, il
 sottoscrittore percepirà un interesse pari al:
 - 30% lordo sul valore nominale, pagabile il 7 aprile 2003, se
 l'esercizio della facoltà di rimborso anticipato avverrà il terzo anno
 (pari ad un interesse annuo lordo del 9,14%);
 - 40% lordo sul valore nominale, pagabile il 7 aprile 2004, se
 l'esercizio della facoltà di rimborso anticipato avverrà il quarto
 anno (pari ad un interesse annuo lordo del 8,77%);
                              ARTICOLO 8.
 SERVIZIO DEL PRESTITO.
 Il pagamento delle quote di interesse scadute ed il rimborso delle
 obbligazioni avrà luogo presso la Monte Titoli S.p.A..
                              ARTICOLO 9.
 TERMINI DI PRESCRIZIONE.
 I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda
 gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle quote di
 interesse e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla
 data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile, anche
 anticipatamente.
                              ARTICOLO 10.
 REGIME FISCALE.
 Sono a carico dell'obbligazionista le imposte e tasse, presenti e
 future, che per legge colpiscano o dovessero colpire le obbligazioni
 e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.
 Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni si applica,
 nei casi previsti, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
 attualmente nella misura del 12,50%, ai sensi del D.Lgs. 1° aprile
 1996, n. 239 e del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e successive
 modificazioni ed integrazioni.
                              ARTICOLO 11.
 QUOTAZIONE.
 L'Emittente richiederà alla Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione a
 quotazione delle obbligazioni di cui al presente regolamento nel
 sistema telematico delle Borse Valori Italiane, assolte le relative
 formalità e conseguiti i requisiti di legge.
                              ARTICOLO 12.
 VARIE.
 Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai
 sensi del presente prestito obbligazionario (per interessi, capitale
 od altro) cadesse in un giorno non lavorativo bancario sulla piazza di
 Milano, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario
 sulla piazza di Milano immediatamente successivo, senza ulteriori
 oneri a carico dell'Emittente per tale periodo aggiuntivo.
 L'eventuale esercizio della facoltà di rimborso anticipato da parte
 dell'Emittente sarà comunicato dallo stesso mediante avviso pubblicato
 su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
 Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi.
 La sottoscrizione delle obbligazioni comporta la piena accettazione di
 tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.
 Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito
 obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà
 competente il Foro di Milano.
                              ARTICOLO 13.
 AGENTE DI CALCOLO.
 UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. opererà quale agente di calcolo ai
 fini delle rilevazioni del valore delle azioni costituenti il paniere.
 Resta inteso che le determinazioni operate dall'Agente di Calcolo ai
 sensi del precedente art. 5 saranno informate a metodologie di
 generale accettazione e tendenti a neutralizzare il più possibile gli
 effetti distorsivi degli eventi indicati in tali articoli.