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Regolamenti completi
Codice: IT0001447314 BANCA LEASING-ITALEASE 2000/2005 A38 «INTERNET»
ARTICOLO 1.
IMPORTO E TITOLI.
Il "Prestito Obbligazionario 2000/2005 Banca per il Leasing - Italease
S.p.A. Ordinario a Tasso Variabile Serie A38", emesso dalla Banca per
il Leasing - Italease S.p.A. (l'"Emittente") nell'ambito dell'attività
di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, è di un importo
massimo di euro 250 milioni ed è costituito da un massimo di 250.000
obbligazioni al portatore del valore nominale di euro 1.000 ciascuna
in taglio non frazionabile.
I titoli sono emessi esclusivamente al portatore.
Alla data di emissione l'Emittente provvederà all'accentramento in
regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A..
ARTICOLO 2.
PREZZO DI EMISSIONE.
Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 1.000
per ogni obbligazione di euro 1.000 di valore nominale.
ARTICOLO 3.
DURATA E SCADENZA.
Il prestito, emesso il 7 aprile 2000, ha durata di 5 anni e sarà
integralmente rimborsato il 7 aprile 2005, salvo quanto previsto al
successivo art. 7 del presente regolamento.
ARTICOLO 4.
GODIMENTO.
Il prestito ha godimento dal 7 aprile 2000.
ARTICOLO 5.
INTERESSI.
Le obbligazioni frutteranno il 7 aprile 2005 per ogni taglio minimo di
Nominali 1.000 Euro interessi pari al 100% dell'apprezzamento puntuale
di un paniere costituito da 15 azioni ordinarie internazionali
appartenenti al comparto "INTERNET", salvo quanto detto in punto
rimborso anticipato.
Il paniere avrà la seguente composizione:
- 15 azioni TERRA NETWORK
- 20 azioni INFINEON TECH
- 10 azioni EQUANT
- 1 azione TISCALI
- 250 azioni TIM
- 120 azioni SEAT PG
- 12 azioni ST MICROELECTRONICS
- 8 azioni BIPOP-CARIRE
- 30 azioni SONERA CORP
- 40 azioni NOKIA
- 5 azioni CANAL PLUS
- 50 azioni MEDIASET
- 20 azioni VIVENDI
- 2 azioni MOBILCOM
- 6 azioni ASM LITOGRAPHY.
In nessun caso detto importo potrà essere negativo. Gli interessi
saranno calcolati in base alla seguente formula:
I = 1.000 Euro * MAX ((0%; 100% (Basket1 - Basket0 / Basket0)))
dove:
- "I" è l'interesse lordo a scadenza;
- Basket0 (di seguito denominato Valore Iniziale) è il valore del
Paniere come rilevato nel giorno 7 aprile 2000, calcolato in base:
1) al PREZZO MEDIO PONDERATO PER I VOLUMI (VOLUME WEIGHTED AVERAGE
PRICE), determinato dalla Borsa di Parigi per le azioni EQUANT, ST
MICROELECTRONICS, CANAL PLUS e VIVENDI, come al momento rilevabili
sotto la dicitura VWAP rispettivamente alle pagine REUTERS EQUT.PA,
STM.PA, CNLP.PA e EAUG.PA;
2) al PREZZO MEDIO PONDERATO PER I VOLUMI (VOLUME WEIGHTED AVERAGE
PRICE), determinato dalla Borsa di Francoforte (XETRA) per le azioni
INFINEON e MOBILCOM, come al momento rilevabili sotto la dicitura VWAP
rispettivamente alle pagine REUTERS IFXGn.DE e MOBG.DE;
3) al PREZZO MEDIO PONDERATO PER I VOLUMI (VOLUME WEIGHTED AVERAGE
PRICE), determinato dalla Borsa di Amsterdam per l'azione ASM
LITOGRAPHY, come al momento rilevabile sotto la dicitura VWAP alla
pagina REUTERS ASML.AS;
4) al PREZZO UFFICIALE, determinato dalla Borsa di Madrid per l'azione
TERRA NETWORK, come al momento rilevabile sotto la dicitura OFF.CLOSE
alla pagina REUTERS TRR.MC;
5) al PREZZO UFFICIALE, così come determinato dalla Borsa Italiana
S.p.A. per le azioni TISCALI, TIM, SEAT PG, BIPOP-CARIRE e MEDIASET
come al momento rilevabile sotto la dicitura OFFC.CLS rispettivamente
alle pagine REUTERS TIS.MI, TIM.MI, SPG.MI, PBSI.MI e MS.MI;
6) al PREZZO UFFICIALE, così come determinato dalla Borsa di Helsinki
per le azioni SONERA CORP e NOKIA come al momento rilevabile sotto la
dicitura OfcPrc rispettivamente alle pagine REUTERS SRA1V.HE e
NOK1V.HE;
- Basket1 è il valore del Paniere come rilevato nel giorno 31 marzo
2005, calcolato in base ai Prezzi sopra specificati.
L'eventuale apprezzamento percentuale del Paniere verrà poi
arrotondato allo 0,01% più vicino per eccesso o per difetto.
Ai fini del presente regolamento ciascuno dei seguenti mercati: Borsa
Italiana (MTA), Bolsa de Madrid, Paris Bourse, Borsa di Francoforte
(XETRA), Helsinki Exchangeed Amsterdam Stock Exchange è definito
"Borsa" e ciascun titolo azionario contenuto nel Paniere sopra
menzionato è definito "Azione".
I mercati di riferimento per la negoziazione di strumenti derivati
relativi alle Borse citate sono rispettivamente: l'IDEM (Borsa di
Milano), il MEFF RENTA VARIABLE (Borsa di Madrid), il MATIF (Borsa di
Parigi), l'EUREX-DTB (Borsa di Francoforte), l'AEX EUROPE (Borsa di
Amsterdam) e HELSINKI EXCHANGE (Borsa di Helsinki).
Qualora le date di rilevazione del Valore Iniziale o del Valore Finale
dovessero cadere in un giorno di chiusura di una delle Borse, incluso
il caso di giorno non lavorativo, la rilevazione di tali valori verrà
effettuata il primo giorno di scambi aperti (fatto salvo il
verificarsi di Eventi di Turbativa) su tutte le Borse citate ed i
relativi mercati di riferimento, diverso da un giorno in cui gli
scambi chiudano anticipatamente rispetto al regolare orario di
contrattazione.
Qualora, ad una delle date di rilevazione determinanti per la
fissazione del Valore Iniziale o del Valore Finale, a ragionevole
discrezione dell'Agente di Calcolo, si verifichi - in relazione ad una
delle Azioni o a contratti derivati (futures ed opzioni) relativi ad
una delle Azioni - una sospensione e/o una sostanziale limitazione
degli scambi (Evento di Turbativa), o comunque per qualsiasi motivo
non sia possibile rilevare a seconda dei casi un Prezzo
Ufficiale/Prezzo Medio Ponderato per i Volumi, gli Interessi verranno
calcolati con riferimento al Prezzo Ufficiale/Prezzo Medio Ponderato
per i Volumi dell'Azione relativo al primo giorno successivo alla
cessazione degli Eventi di Turbativa verificatisi. Nel caso in cui si
dovesse verificare un Evento di Turbativa in ciascuno dei cinque
giorni lavorativi successivi alle date di rilevazione determinanti per
la fissazione del Valore Iniziale o del Valore Finale, tale quinto
giorno verrà considerato il giorno utile per la rilevazione del Prezzo
Ufficiale/Prezzo Medio Ponderato per i Volumi dell'Azione nonostante
il perdurare degli Eventi di Turbativa. L'Agente di Calcolo procederà
comunque a propria ragionevole discrezione ed in conformità con la
prevalente prassi di mercato, alla determinazione di un Prezzo, da
valere a seconda dei casi quale Prezzo Ufficiale/Prezzo Medio
Ponderato per i Volumi per l'Azione oggetto della Turbativa, ai fini
del presente Regolamento.
L'eventuale verificarsi di un Evento di Turbativa e lo spostamento
delle date di rilevazione rispetto a quanto originariamente previsto,
così come l'eventuale determinazione autonoma da parte dell'Agente di
Calcolo del Prezzo Ufficiale/Prezzo Medio Ponderato per i Volumi di
una delle Azioni verrà comunque reso noto dall'Emittente, mediante
pubblicazione su un quotidiano economico a diffusione nazionale e
comunicato alla Borsa Italiana S.p.A..
Qualora nel corso della vita del prestito obbligazionario si
verifichino - relativamente a una o più delle società emittenti le
Azioni - operazioni sul capitale, fusioni, scissioni o di messa in
liquidazione, nonché altre eventuali operazioni di carattere
straordinario o comunque eventi di qualsiasi tipo che comportino
fenomeni di diluizione o di concentrazione delle Azioni ovvero del
loro valore teorico, verranno applicati dall'Agente di Calcolo, caso
per caso, gli opportuni correttivi, aggiustamenti, o modifiche tali da
garantire - ai fini del pagamento degli Interessi - la massima
neutralità dei suddetti eventi. Tali rettifiche verranno applicate
dall'Agente per il Calcolo in conformità alla prevalente prassi di
mercato e saranno informate a metodologie di generale accettazione.
Dei suddetti correttivi, l'emittente darà pronta comunicazione agli
obbligazionisti.
ARTICOLO 6.
RIMBORSO.
Il rimborso verrà effettuato, alla pari e senza alcuna deduzione per
spese, e al netto delle imposte di cui al successivo art. 10 comma 1,
ove applicabili, integralmente in unica soluzione il 7 aprile 2005
salvo quanto previsto al successivo art. 7 del presente regolamento.
Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data del loro
previsto rimborso.
ARTICOLO 7.
RIMBORSO ANTICIPATO.
Le obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente, solo su
iniziativa dell'Emittente, il 7 aprile 2003 od il 7 aprile 2004 nel
caso in cui lo ritenga opportuno in relazione alle condizioni di
mercato.
Il rimborso anticipato avverrà alla pari e senza alcuna deduzione per
spese e comunque con un preavviso minimo di 15 giorni.
Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data del loro
rimborso anticipato.
In caso di esercizio di tale facoltà da parte del'Emittente, il
sottoscrittore percepirà un interesse pari al:
- 30% lordo sul valore nominale, pagabile il 7 aprile 2003, se
l'esercizio della facoltà di rimborso anticipato avverrà il terzo anno
(pari ad un interesse annuo lordo del 9,14%);
- 40% lordo sul valore nominale, pagabile il 7 aprile 2004, se
l'esercizio della facoltà di rimborso anticipato avverrà il quarto
anno (pari ad un interesse annuo lordo del 8,77%);
ARTICOLO 8.
SERVIZIO DEL PRESTITO.
Il pagamento delle quote di interesse scadute ed il rimborso delle
obbligazioni avrà luogo presso la Monte Titoli S.p.A..
ARTICOLO 9.
TERMINI DI PRESCRIZIONE.
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda
gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle quote di
interesse e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla
data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile, anche
anticipatamente.
ARTICOLO 10.
REGIME FISCALE.
Sono a carico dell'obbligazionista le imposte e tasse, presenti e
future, che per legge colpiscano o dovessero colpire le obbligazioni
e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.
Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni si applica,
nei casi previsti, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
attualmente nella misura del 12,50%, ai sensi del D.Lgs. 1° aprile
1996, n. 239 e del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e successive
modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 11.
QUOTAZIONE.
L'Emittente richiederà alla Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione a
quotazione delle obbligazioni di cui al presente regolamento nel
sistema telematico delle Borse Valori Italiane, assolte le relative
formalità e conseguiti i requisiti di legge.
ARTICOLO 12.
VARIE.
Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai
sensi del presente prestito obbligazionario (per interessi, capitale
od altro) cadesse in un giorno non lavorativo bancario sulla piazza di
Milano, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario
sulla piazza di Milano immediatamente successivo, senza ulteriori
oneri a carico dell'Emittente per tale periodo aggiuntivo.
L'eventuale esercizio della facoltà di rimborso anticipato da parte
dell'Emittente sarà comunicato dallo stesso mediante avviso pubblicato
su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.
La sottoscrizione delle obbligazioni comporta la piena accettazione di
tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.
Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito
obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà
competente il Foro di Milano.
ARTICOLO 13.
AGENTE DI CALCOLO.
UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. opererà quale agente di calcolo ai
fini delle rilevazioni del valore delle azioni costituenti il paniere.
Resta inteso che le determinazioni operate dall'Agente di Calcolo ai
sensi del precedente art. 5 saranno informate a metodologie di
generale accettazione e tendenti a neutralizzare il più possibile gli
effetti distorsivi degli eventi indicati in tali articoli.