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Regolamenti completi
Codice: IT0003005169
BANCA NAZ. LAVORO 00/04 INDIC. «NIKKEI CLIQUET»
ARTICOLO 1.
IMPORTO, TAGLI E TITOLI.
Il prestito obbligazionario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. «Nikkei
Barrier Cliquet 42 mesi», di valore nominale EURO 17.183.000
è
costituito da n. 17.183 obbligazioni del valore nominale di EURO
1.000
cadauna.
I titoli sono accentrati presso la Monte Titoli S.p.A. in regime
di
dematerializzazione.
ARTICOLO 2.
PREZZO E DATA DI EMISSIONE.
I titoli sono emessi alla pari (100/100) al prezzo di EURO 1.000
per
ogni obbligazione di pari valore nominale, il 16 agosto 2000 con
prezzo fiscale 100/100.
ARTICOLO 3.
DURATA.
La durata del prestito è di 42 mesi dal 16 agosto 2000 al
16 febbraio
2004.
ARTICOLO 4.
GODIMENTO.
Il prestito ha godimento dal 16 agosto 2000.
ARTICOLO 5.
RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI.
Le obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione il 16
febbraio 2004, alla pari. Il titolo rimborsa a scadenza il valore
nominale aumentato a titolo di interessi della somma delle performance
positive dell'indice Nikkei 225 per ciascun Periodo Semestrale di
Riferimento, come di seguito definito.
Qualora l'indice Nikkei 225, in qualsiasi momento di ciascun Periodo
di Osservazione, come di seguito definito, raggiunga un apprezzamento
pari o superiore al 21% (barriera) rispetto al valore iniziale del
relativo Periodo Semestrale di Riferimento, la performance per tale
periodo di riferimento sarà pari a 0.
Il valore di rimborso sarà calcolato secondo la seguente formula:
VR = VN + VN * Sommatoria di 7 Cn
dove:
VR = valore di rimborso;
VN = valore nominale;
Cn = a) Max ((0; 100% * (Nikkei"n" - Nikkei"n-1" / Nikkei"n-1"))),
se
in ogni momento del periodo di osservazione di riferimento
l'apprezzamento del Nikkei 225 rispetto al valore iniziale del
relativo Periodo Semestrale di Riferimento è inferiore al
21%
(barriera);
b) 0% se in qualsiasi momento del periodo
di osservazione di
riferimento l'apprezzamento del Nikkei 225 rispetto al valore iniziale
del relativo Periodo Semestrale di Riferimento ha toccato il 21%
(barriera);
dove:
Nikkei"n" = valore finale del Nikkei 225,
pari al valore di
chiusura Nikkei 225 rilevato l'ultimo giorno di ciascun Periodo
Semestrale di Riferimento;
Nikkei"n-1" = valore iniziale del Nikkei
225, pari al valore di
chiusura del Nikkei 225 rilevato il primo giorno di ciascun Periodo
Semestrale di Riferimento. Tale valore è pari al valore finale
del
Nikkei 225 del Periodo Semestrale di Riferimento precedente, tranne
per il primo Periodo Semestrale di Riferimento, il cui valore iniziale
è pari al valore di chiusura del Nikkei 225 alla data di emissione;
Nikkei 225 = «Nikkei 225 Stock Average»,
indice ponderato di 225
azioni selezionate quotate presso il Tokyo Stock Exchange, calcolato
e
pubblicato da Nihon Keizai Shimbun, Inc..
Periodi Semestrali di Riferimento = dal 16/8/2000 al 16/2/2001; dal
16/2/2001 al 16/8/2001; dal 16/8/2001 al 16/2/2002; dal 16/2/2002
al
16/8/2002; dal 16/8/2002 al 16/2/2003; dal 16/2/2003 al 16/8/2003
e
dal 16/8/2003 al 9/2/2004.
Periodi di Osservazione = ciascun periodo compreso tra il primo giorno
lavorativo successivo alla data di rilevazione del valore iniziale
del
Nikkei 225 e il giorno di rilevazione del valore finale del Nikkei
225, entrambi inclusi, per ciascun periodo semestrale di riferimento.
Nel caso in cui il primo o l'ultimo giorno del periodo semestrale
di
riferimento non sia lavorativo, si prende in considerazione il valore
dell'Indice di Riferimento rilevato il primo giorno lavorativo
successivo. Per giorno lavorativo si intende un giorno lavorativo
sulle piazze di Londra e Tokyo.
Indice di Riferimento = Nikkei 225.
Borse di Riferimento = Tokyo Stock Exchange, Osaka Securities
Exchange.
I valori di chiusura dell'indice sono attualmente pubblicati sul
circuito Reuters alla pagina ".N225" con la dicitura "CLS" e sui
quotidiani economici «Il Sole 24 Ore» e «Financial
Times».
Gli interessi corrisposti dai titoli sono denominati in EURO e non
risentono delle oscillazioni del cambio.
ARTICOLO 6.
EVENTI INERENTI LE BORSE DI RIFERIMENTO.
Qualora, alla data di rilevazione del valore iniziale o finale
dell'Indice di Riferimento ("Valore di Riferimento"), a giudizio
della
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., si verifichi un evento di turbativa
delle Borse di riferimento, inclusa la sospensione o una consistente
limitazione degli scambi di titoli ricompresi nel calcolo dell'Indice
di Riferimento, gli interessi saranno calcolati sulla base del valore
dell'Indice di Riferimento relativo al primo giorno immediatamente
successivo al cessare dell'evento di turbativa. Qualora si dovesse
verificare un evento di turbativa delle Borse di Riferimento in
ciascuno dei cinque giorni lavorativi successivi alla data di
determinazione del Valore di Riferimento, in tal caso I) tale quinto
giorno verrà considerato il giorno di riferimento per la rilevazione
del Valore di Riferimento nonostante il sussistere dell'evento di
turbativa e II) la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. determinerà
il
Valore di Riferimento in base alla formula o al metodo di calcolo
in
uso prima dell'inizio dell'evento di turbativa, utilizzando i prezzi
di mercato (o, in caso di sospensione o di consistente limitazione
degli scambi, una stima in buona fede dei prezzi di mercato) che
si
sarebbero determinati per ogni titolo incluso nell'Indice di
Riferimento relativamente a tale quinto giorno in assenza del
verificarsi dell'evento di turbativa.
ARTICOLO 7.
EVENTI INERENTI ALL'INDICE DI RIFERIMENTO.
Qualora, alla data di determinazione di un Valore di Riferimento:
a) l'Indice di Riferimento non venga calcolato e comunicato dal
relativo Agente (intendendo per «Agente» Nihon Keizai
Shimbun, Inc.),
ma sia calcolato e pubblicamente comunicato da un Ente che sostituisce
l'Agente, indipendente dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e
da
questa ritenuto a tal fine fonte attendibile (il «Sostituto
dell'Agente»), l'interesse finale sarà calcolato sulla
base
dell'Indice di Riferimento così calcolato e pubblicamente
comunicato;
b) l'Indice di Riferimento venga sostituito da un indice che utilizzi,
a giudizio della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. medesimi, o
sostanzialmente simili, formula e metodo di calcolo, l'interesse
finale sarà calcolato sulla base di tale successivo indice;
c) "1" né l'Agente né il Sostituto dell'Agente calcolino
e
pubblicamente comunichino il valore dell'Indice di Riferimento;
"2" l'Agente o il Sostituto dell'Agente effettui una
modifica
sostanziale della formula o del metodo di calcolo dell'indice o in
qualsiasi altro modo effettui cambiamenti sostanziali dell'indice
(diversi dalle modifiche previste nella suddetta formula o metodo
per
calcolare l'indice nel caso di cambiamenti delle azioni o delle
ponderazioni delle azioni costituenti l'indice o nel caso di altri
eventi di routine), la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. stessa
effettuerà il calcolo degli interessi determinando il valore
dell'Indice di Riferimento in base alla formula e al metodo di calcolo
in uso all'ultima data precedente al mancato calcolo e pubblicazione
di cui al punto "1" o alla sostanziale modifica di cui al punto "2".
Nel caso di pubblicazione di un Valore di Riferimento errato, si
intende Valore di Riferimento il valore corretto pubblicato
dall'Agente o dal Sostituto dell'Agente.
ARTICOLO 8.
PAGAMENTI.
Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento della cedola finale
verranno effettuati per il tramite della Monte Titoli S.p.A..
Qualora la data di pagamento del capitale e della cedola unica finale
coincida con un giorno non lavorativo bancario, l'obbligazionista
riceverà il relativo pagamento nel primo giorno lavorativo
bancario
successivo utile, senza peraltro avere diritto agli interessi per
tale
periodo aggiuntivo.
ARTICOLO 9.
TERMINE DI PRESCRIZIONE.
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne
gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di liquidazione della cedola
e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in
cui
l'obbligazione sarà divenuta rimborsabile.
ARTICOLO 10.
QUOTAZIONE.
Una volta conseguiti i requisiti di legge ed espletate le formalità
previste dalla normativa vigente, l'Emittente richiederà alla
Borsa
Italiana S.p.A. l'ammissione a quotazione delle obbligazioni sul
mercato telematico delle obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT).
ARTICOLO 11.
REGIME FISCALE.
Sono a carico dell'obbligazionista le imposte e tasse che per legge
colpiscano le obbligazioni e/o i relativi interessi ed altri proventi.
Redditi di capitale: gli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte
sui
redditi nella misura del 12,50%, ove dovuta, ai sensi del D.Lgs.
n.
239/96 e sue successive integrazioni e modificazioni.
Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze diverse da quelle
conseguite nell'esercizio delle imprese commerciali realizzate
mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli, sono
soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 12,50% ai sensi del D.Lgs. 461/97 e successive
integrazioni e modificazioni.
Imposta sulle successioni e donazioni: le presenti obbligazioni sono
assoggettate all'imposta sulle successioni e donazioni ai sensi del
D.Lgs. n. 346/1990 e successive integrazioni e modificazioni.
ARTICOLO 12.
VARIE.
Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti sono validamente
effettuate, salvo diversa disposizione di legge, mediante avviso
da
pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale o sulla Gazzetta
Ufficiale.
Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza e
accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento.