COMUNICATO
STAMPA
UNIPOL: SACROSANTA LA CONDANNA DI CONSORTE, SACCHETTI E GNUTTI A 6 MESI
DI RECLUSIONE PER IL REATO DI INSIDER TRADING. LA DENUNCIA VENNE
INOLTRATA DA ADUSBEF SU SEGNALAZIONE DEL PROF BEPPE SCIENZA.
Il 7 giugno 2002, a seguito dello strano rimborso
anticipato delle
obbligazioni Unipol 2000-05 al tasso del 2,25% (codice Abi 147627) ed
Unipol 2000-2005 al tasso del 3,75% per cento (codice Abi 147628),
segnalato dal professore Beppe Scienza dell'Università di
Torino, Adusbef inoltrò una denuncia a Consob e Procure
ipotizzando il reato di insider trading. Rimborsando le obbligazioni
Unipol - scriveva Adusbef nella denuncia- gli amministratori
dell'Unipol avevano procurato un bel danno agli azionisti: se al posto
di rimborsare i 318 miliardi di lire del prestito, Unipol avesse
acquistato BTP 1.7.2005 al tasso del 4,65% annuo, la differenza tra i
due tassi avrebbe consentito un guadagno di 14 milioni di euro, ovvero
27 miliardi di lire.
La condanna inflitta oggi dal Tribunale di Milano a 6 mesi di
reclusione agli artefici di quell'insider trading sui titoli Unipol
(ossia un buy back speculativo), come Emilio Gnutti (già
condannato definitivamente per il reato di insider trading sui titoli
CMI), Giovanni Consorte ed Ivano Sacchetti, artefici - assieme ai
furbetti del quartierino - nell'estate del 2005 di scalate bancarie ed
intrighi finanziari, è giusta,equa e sacrosanta.
Adusbef torna a chiedere una modifica all'art.26 del Testo Unico delle
leggi in materia bancaria al capitolo requisiti di
professionalità ed onorabilità degli esponenti
aziendali: I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo devono possedere requisiti di
professionalità ed onorabilità. Il difetto dei
requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è
dichiarata dal cda entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del
difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è
pronunciata dalla Banca d'Italia.
Tale art. 26 del Tub, integrato dal decreto Ministero del Tesoro n.124
del 18 marzo 1998, prevede che i consiglieri di amministrazione delle
banche, in caso di condanna per reati di particolare gravità
ovvero reati bancari e finanziari, indipendentemente
dall'entità della pena ed anche in caso di condanna non
definitiva,perdono i requisiti di onorabilità,
quindi decadono dalle cariche ricoperte. Il 25 giugno 2002, il
finanziere Emilio Gnutti fu condannato dalla Procura di Brescia ad 8
mesi di reclusione per il reato di «insider
trading» su titoli CMI (condanna confermata di recente dalla
Cassazione). A seguito di quella condanna nonostante Adusbef, in data 4
luglio 2002 chiedeva a Bankitalia, Consob ed Isvap di congelare le
cariche ricoperte dal dr. Gnutti in 26 consigli di amministrazione (tra
cui Unipol e Vice-presidente del Monte dei Paschi di Siena). Gnutti, al
centro di una fitta ragnatela di società, a causa della
mancata decadenza, assieme a Giovanni Consorte (Unipol) ha
reiterato il reato di insider trading per il rimborso anticipato delle
obbligazioni Unipol di cui alla condanna odierna.
Se non si prevedono sanzioni a carico delle Autorità
vigilanti, spesso contigue e complici dei finanzieri d'assalto (come
è stato dimostrato nelle scalate estive del 2005, con l'ex
Governatore Fazio, che aveva il compito di caducare Gnutti ed invece ci
andava a braccetto); non si riacquista la necessaria trasparenza nei
mercati e la fiducia dei risparmiatori.
Il Presidente
Elio Lannutti
Roma, 25.10.2006
25/10/2006
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