Per 4 delle 16 obbligazioni convertibili quotate alla Borsa Italiana 4 il regolamento prevede che l'assemblea degli obbligazionisti possa modificarne le condizioni e in particolare anche la data del rimborso del prestito. Si riportano nel seguito i relativi articoli o commi dei rispettivi regolamenti.
IT0001341335
BANCA POPOLARE DI VERONA 2,125% 1999-2005 subordinato
ARTICOLO 15.
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO.
In deroga a difformi disposizioni applicabili di legge,
ogni modifica al presente Regolamento dovrà essere deliberata dagli
Obbligazionisti con il voto favorevole di Obbligazionisti che
rappresentano la maggioranza assoluta del valore nominale complessivo
delle Obbligazioni in circolazione;
in ogni caso,
ogni eventuale modificazione delle disposizioni contenute negli Articoli 3, 4, 6, 7 e 8
dovrà essere deliberata con il voto favorevole di Obbligazionisti che rappresentano il settantacinque per
cento (75%) del valore nominale complessivo delle Obbligazioni in circolazione.
[segue larticolo 4, relativo alla durata del prestito]
ARTICOLO 4.
DURATA, GODIMENTO E RIMBORSO.
La durata del Prestito è fissata dalla data del 31 dicembre 2005.
Il Prestito ha godimento dalla data del 12 luglio 1999.
Salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento, il valore nominale
delle Obbligazioni sarà interamente rimborsato dall'Emittente il 1
gennaio 2006.
[...]
IT0003331888
ALITALIA 2,90% 2002-2007
ARTICOLO 13.
RAPPRESENTANTE DEGLI OBBLIGAZIONISTI - ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI.
Il rappresentante comune degli obbligazionisti potrà essere nominato ai sensi degli artt. 2415 e 2417 del Codice Civile.
L'assemblea degli Obbligazionisti potrà sostituire o revocare il
rappresentante comune come sopra nominato. Ai singoli obbligazionisti
spetta il diritto di consultare il libro delle adunanze e delle
deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti che verrà tenuto a
cura dell'Emittente, ai sensi dell'articolo 2421 del Codice Civile,
presso la sede della Società
L'assemblea degli obbligazionisti delibera con il voto favorevole
degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle
Obbligazioni emesse e non estinte sulla modificazione delle condizioni
del Prestito Obbligazionario.
IT0003474357
ENERTAD 5,75% 2003-2006.
ARTICOLO 15.
RAPPRESENTANTE DEGLI OBBLIGAZIONISTI - ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI.
[] L'assemblea degli Obbligazionisti delibera con il voto favorevole
degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle
Obbligazioni emesse e non estinte sulla modificazione delle condizioni
del Prestito Obbligazionario.
IT0003664122
BANCA IFIS 4,375% 2004-2009
ARTICOLO 14.
RAPPRESENTATE DEGLI OBBLIGAZIONISTI - ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI.
[] L'assemblea degli Obbligazionisti delibera sulla modificazione delle condizioni del
Prestito Obbligazionario con il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino
almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte, per le altre deliberazioni si applicano le maggioranze previste dalle disposizioni di legge.